Prelievo latte: disapplicata la norma interna sui criteri di priorità (TAR Lazio n. 211 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, la disciplina nazionale che, per l’ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione lattiera, subordina la restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso all’adempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligo di versamento mensile del prelievo. L’art. 16, par. 1, reg. (CE) n. 595/2004 osta a una normativa nazionale che introduce un criterio non obiettivo di imputazione del prelievo, fondato su un obbligo non previsto dal diritto euro-unitario e dipendente dalla condotta di un terzo non controllabile dal produttore. Il giudice amministrativo disapplica le norme interne in contrasto con quelle europee e annulla gli atti di imputazione adottati su quella base, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi secondo i criteri previsti a legislazione vigente.

Il Fatto

Le aziende agricole ricorrenti coltivano terreni e allevano bestiame, producendo latte vaccino. Fino al 31 marzo 2015 erano sottoposte al regime del prelievo supplementare e, nell’annata lattiero-casearia 2014-2015, hanno conferito il latte prodotto al primo acquirente.

Con le note del 29 luglio 2015 l’AGEA, ai sensi degli artt. 9, d.l. n. 49/2003 e 1 e 2, d.l. n. 51/2015, ha imputato a ciascuna azienda il prelievo supplementare per l’annata in questione, con invito al pagamento. Le ricorrenti hanno impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, chiedendo la disapplicazione delle norme interne per illegittimità comunitaria. L’amministrazione si è costituita con memoria di puro stile. La causa è stata trattenuta per la decisione alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso sotto il primo, assorbente, ordine di censure, relativo all’illegittimità comunitaria della disciplina nazionale applicata. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: l’art. 2, d.l. n. 51/2015 ha introdotto l’art. 9, comma 4-ter.1, d.l. n. 49/2003, prevedendo criteri di priorità per l’ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015.

Il Tribunale richiama la sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2022, causa C-377/19, che ha affermato come l’art. 16, par. 1, reg. (CE) n. 595/2004 osti a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo riscosso in eccesso i produttori per i quali gli acquirenti abbiano adempiuto l’obbligo di versamento mensile. La stessa Corte di giustizia, pur in una vicenda relativa all’annata 2005/2006, ha fornito indicazioni ritenute valide anche per l’annata in esame.

Il Collegio rileva che le note impugnate hanno dato espressamente atto che possono beneficiare della restituzione esclusivamente i produttori in regola con il pagamento del prelievo, valorizzando così proprio l’adempimento dell’obbligo di versamento mensile da parte degli acquirenti, previsto dall’art. 5, d.l. n. 49/2003. Tale criterio è stato ritenuto in contrasto con il diritto euro-unitario.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8663 del 2022 e n. 3961 del 2022, il Tribunale conferma che è incompatibile con l’art. 16, reg. (CE) n. 595/2004 l’introduzione, senza la necessaria previa consultazione della Commissione europea, di un criterio non obiettivo che seleziona l’imputazione del prelievo privilegiando una categoria di produttori, basandosi su un obbligo non previsto dal diritto comunitario e dipendente dalla scelta di un terzo non controllabile. Il motivo è quindi accolto, previa disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle europee, con effetto assorbente sulle residue censure.

La fondatezza del gravame comporta l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, applicando i criteri previsti a legislazione vigente sulle quote di prelievo dovuto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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