Permesso di costruire pertinenziale irrevocabile e divieto di revoca per sopravvenienze (TAR Lazio n. 212 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire è qualificato dalla legge come irrevocabile e non può essere caducato per sopravvenienze o per successive valutazioni di opportunità dell’amministrazione. La decadenza del titolo abilitativo presupposto, relativo a un’opera funzionalmente collegata e assentita a un terzo, costituisce una sopravvenienza fattuale che integra il presupposto della revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241/1990, ma un siffatto provvedimento è inibito dal carattere irrevocabile del titolo. Il Comune può dunque intervenire in autotutela esclusivamente mediante annullamento d’ufficio, nei limiti dell’art. 21-novies l. n. 241/1990, non essendo configurabile un atipico provvedimento caducatorio di natura vincolata. Nel processo amministrativo la legittimazione ad agire spetta al titolare della posizione sostanziale incisa in via diretta, non al soggetto che dalla pronuncia ricavi un’utilità indiretta ed eventuale.

Il Fatto

Due fratelli ottennero nel 2009 due permessi di costruire collegati: l’uno per un impianto di distribuzione di carburanti, l’altro per un’autofficina qualificata come pertinenza funzionale del distributore. I titoli furono rilasciati ai sensi della legge regionale n. 8/2001 e del regolamento comunale in materia.

Mentre l’autofficina fu edificata e completata, i lavori del distributore non ebbero inizio. Il Comune dichiarò la decadenza del permesso relativo al distributore e, di riflesso, revocò in autotutela il titolo del ricorrente, sull’assunto che l’officina fosse assentita solo in quanto pertinenziale all’impianto principale mai realizzato. Il ricorrente impugnò sia gli atti introduttivi sia, con motivi aggiunti, la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo, rilevando d’ufficio la questione di inammissibilità. Nel processo amministrativo la legittimazione ad agire presuppone la titolarità di una posizione differenziata, non essendo sufficiente il vantaggio indiretto ed eventuale ricavabile dall’accoglimento. Poiché il permesso relativo al distributore era stato rilasciato ad altri soggetti, è nella loro sfera giuridica che si producono gli effetti della decadenza; il ricorrente avrebbe potuto solo intervenire ad adiuvandum. Parimenti inammissibile è l’impugnazione della nota di avvio del procedimento, priva di portata lesiva autonoma.

Nel merito dei motivi aggiunti il Tribunale richiama l’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, che qualifica il permesso di costruire come irrevocabile. La giurisprudenza citata (TAR Liguria n. 822/2024, TAR Calabria n. 1761/2018, TAR Campania n. 6838/2021) conferma che il titolo non decade per sopravvenienze, dovendo il Comune procedere, ricorrendone i presupposti, ad annullamento d’ufficio.

Il provvedimento impugnato costituisce revoca e non annullamento: il suo presupposto non è un vizio di legittimità, bensì una sopravvenienza fattuale, cioè la mancata esecuzione dei lavori ritenuti principali, che integra il mutamento della situazione di fatto previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Non è configurabile, ad avviso del Collegio, un atipico provvedimento caducatorio vincolato, non previsto da alcuna disposizione, posto che l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 disciplina su altri presupposti la decadenza.

I motivi aggiunti sono pertanto accolti sotto l’assorbente censura di violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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