Silenzio sul procedimento ex art 42 bis TUES e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 233 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche sull’istanza con cui il privato sollecita l’avvio del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ancorché tale norma non contempli espressamente un’ipotesi di procedimento a istanza di parte. L’adozione di atti infraprocedimentali, come la comunicazione di avvio del procedimento, non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento: solo il provvedimento definitivo soddisfa l’interesse al conseguimento di una risposta esplicita. La scelta tra acquisizione sanante e restituzione del bene resta riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. In caso di inerzia, il giudice può nominare un Commissario ad acta che eserciti in via sostitutiva i poteri previsti dall’art. 42-bis.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un terreno agricolo sito nel Comune di Seneghe, interessato dalla realizzazione di una nuova strada di circonvallazione. Con deliberazione n. 61 del 18.12.2000 il Comune aveva avviato il procedimento espropriativo; erano seguiti il decreto prefettizio di occupazione d’urgenza del 10 maggio 2001, l’immissione in possesso e l’ultimazione dei lavori nel 2003, con trasformazione irreversibile del fondo.
I proprietari hanno più volte sollecitato l’amministrazione affinché esercitasse il potere di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. Le diffide sono rimaste senza riscontro. Hanno quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento, chiedendo la condanna del Comune a provvedere, in alternativa, alla restituzione dell’area o alla sua acquisizione con corresponsione delle indennità, e la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune si è costituito il 10 marzo 2025, deducendo di avere comunicato l’avvio del procedimento ex art. 42-bis e invocando la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di cessazione della materia del contendere. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale — TAR Potenza, sez. I, n. 65 del 29.01.2021 — il Tribunale afferma che l’adozione di atti infraprocedimentali, quali la comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di servizi, non impedisce la formazione del silenzio inadempimento. Solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse azionato con il ricorso ex art. 31 c.p.a..
Quanto all’obbligo di provvedere, i giudici richiamano l’art. 2 legge n. 241/1990 e il principio per cui esso sussiste ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione dell’amministrazione, sorgendo in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni pubbliche (Cons. Stato, sez. V, n. 273/2015 e n. 3487/2010). L’art. 42-bis non prevede espressamente un procedimento a istanza di parte, ma la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare l’avvio del procedimento e che l’amministrazione abbia l’obbligo di provvedere, essendo l’inerzia configurabile come silenzio inadempimento (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 4696/2014).
Il Collegio precisa tuttavia il limite del sindacato: la scelta tra acquisizione e restituzione resta nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, non potendo il giudice amministrativo, in sede di legittimità, sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. In caso di inerzia, il giudice può nominare un Commissario ad acta che eserciti i poteri dell’art. 42-bis nel senso dell’acquisizione o della restituzione.
Nel caso concreto i presupposti sussistono. L’area è stata appresa e destinata all’uso pubblico, con spoglio del diritto dominicale, ma permane una situazione di occupazione illegittima — quantomeno dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità — non essendo stato emanato alcun provvedimento formale di definizione della procedura né corrisposte le indennità. Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza, in alternativa con la restituzione dello stato dei luoghi o con l’acquisizione sanante, entro 60 giorni. Accoglie altresì l’istanza ex art. 117, comma 3, c.p.a., nominando Commissario ad acta il titolare pro tempore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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