Obbligo di comunicazione del militare e valutazione del comando sul servizio (TAR Molise n. 18 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010, il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. L’espressione “che possono avere riflessi sul servizio” va intesa nel senso che è doverosa la comunicazione di qualunque fatto attinente al servizio in senso ampio. La valutazione dell’incidenza dell’evento sulle attività del reparto è riservata al superiore gerarchico destinatario della comunicazione, non al militare. La funzione della norma è quasi cautelare o precauzionale, volta a rendere edotti i superiori delle notizie rilevanti per il servizio. La trasmissione dell’informativa di reato ex art. 347 cod. proc. pen. risponde a finalità diverse e non assolve l’obbligo comunicativo interno.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma in servizio presso una Stazione, mentre era libero dal servizio veniva avvicinato all’interno di un esercizio commerciale ricadente nella giurisdizione del Comando di appartenenza da un appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, che lo offendeva con frasi ingiuriose e minacciose. L’episodio non veniva comunicato tempestivamente alla scala gerarchica.

Il Comandante della Compagnia contestava la violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010 e irrogava la sanzione del rimprovero ex art. 1360 TUOM. Il ricorso gerarchico veniva respinto dal Comandante Provinciale. Il militare impugnava quindi dinanzi al TAR i provvedimenti sanzionatori e il rigetto, deducendo l’insussistenza dell’obbligo comunicativo, l’avvenuto adempimento orale e la violazione dei criteri di proporzionalità ed equità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Muove dalla lettura dell’art. 748, comma 5, lett. b) TUROM, che obbliga il militare a dare sollecita comunicazione al proprio comando degli eventi coinvolgenti che possono avere riflessi sul servizio. Richiamando un orientamento già seguito dal Tribunale in vicende analoghe, il giudice amministrativo chiarisce che la norma è finalizzata a rendere doverosa la comunicazione di qualunque fatto attinente al servizio.

Non è condivisibile l’interpretazione che riconosca al militare il potere di valutare l’incidenza del fatto sulle attività del reparto. Tale valutazione è riservata ai superiori gerarchici, destinatari della comunicazione. La disposizione assolve una funzione quasi cautelare o precauzionale: l’unica valutazione demandata al militare è la pertinenza dell’evento al servizio in senso ampio e comprensivo.

Nel caso concreto la condotta omissiva confligge con il precetto. L’episodio aveva attinenza al servizio: era avvenuto in un luogo compreso nel territorio di competenza del Comando di appartenenza e aveva integrato un attentato all’immagine dell’Arma. Il ritardo impedì al Comando di ottemperare alle indicazioni dell’art. 46 R.G.A., cioè di esaminare l’operato del militare e di espletare le valutazioni info-operative e cautelative, senza che sul punto risulti contestazione specifica. La comunicazione avrebbe dovuto avvenire entro le successive 3/6 ore, come previsto dalla Pubblicazione G-4.

Quanto all’adempimento orale al Comandante effettivo della Stazione, in licenza al momento dell’episodio, il Collegio osserva che la comunicazione andava indirizzata al Comandante facente funzioni e che difetta comunque la prova del momento in cui l’informazione fu resa. Né rileva la successiva trasmissione dell’informativa di reato ex art. 347 cod. proc. pen., volta a finalità processuali del tutto distinte da quelle interne all’ordinamento militare.

Il secondo motivo è generico e infondato: le censure di sproporzione non sono calate nella vicenda concreta e l’art. 1355, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, che concerne il concorso di più soggetti nella medesima violazione, esula dal caso, posto che la condotta sanzionata è stata compiuta dal solo ricorrente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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