Autoresponsabilità del candidato esclude soccorso istruttorio per dichiarazione incompleta nel concorso (C.G.A.R.S. n. 536 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione di gara, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, può valutare come unitario l’incarico che il candidato abbia dichiarato nella domanda come svolto in un unico periodo senza soluzione di continuità, anche se formalmente conferito con distinti provvedimenti. Non è esigibile il soccorso istruttorio quando la dichiarazione incompleta sia imputabile al concorrente, perché l’istituto confligge con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio tra i partecipanti. L’amministrazione che si uniforma alle indicazioni desumibili dalla domanda non incorre in alcun vizio, in assenza di elementi oggettivi che impongano una diversa lettura. Il limitato ambito operativo dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non consente di sanare ex post una documentazione insufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a una procedura concorsuale indetta da un’università per la copertura di dieci posti nell’area amministrativa e contabile a tempo indeterminato. Collocato al ventiduesimo posto, impugnava la graduatoria deducendo due censure: la mancata valutazione, senza motivazione, di alcuni incarichi di addetto antincendio e di addetto al primo soccorso; la qualificazione come unico dell’incarico di gestore amministrativo fondi ricerca, in realtà svolto sulla base di molteplici contratti, senza attivazione del soccorso istruttorio.
L’amministrazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per la non collocazione in posizione utile e per l’esclusione dello scorrimento della graduatoria. Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, n. 3043/2023, pronunciando in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rigettava il ricorso nel merito. L’appellante censurava la decisione limitatamente al capo relativo al secondo motivo; il Collegio respingeva l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 17/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di rito e affronta direttamente il merito, giudicando l’appello infondato. Il nodo è la qualificazione dell’incarico oggetto di contestazione: la Commissione lo aveva considerato unitario, l’appellante sosteneva la necessità di una valutazione distinta per ciascun contratto.
La Corte richiama la motivazione già resa in sede cautelare: l’incarico è qualitativamente identico e, pur conferito con distinti atti, è stato prorogato nel tempo senza soluzione di continuità, assumendo una valenza sostanzialmente unitaria. Il giudizio della Commissione non è quindi abnorme, ma espressione della fisiologica discrezionalità tecnica.
Elemento decisivo è la condotta del candidato. Nella domanda di partecipazione l’appellante aveva indicato l’attività come svolta in un unico periodo, mostrando così l’intento di considerarla unitaria. L’art. 5 del bando imponeva l’esame di ogni incarico attribuito con formale provvedimento, ma tale previsione non consente di ribaltare sull’amministrazione le conseguenze di una dichiarazione resa dallo stesso concorrente.
Quanto al soccorso istruttorio, la Corte richiama il principio secondo cui l’istituto non si giustifica quando confligge con l’autoresponsabilità dei concorrenti, chiamati a sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione: l’invito all’integrazione violerebbe la par condicio, vulnerata dalla rimessione in termini del concorrente che non ha presentato una dichiarazione conforme al bando (Cons. Stato, Sez. III, n. 3331 del 2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 9047 del 2022). L’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 opera dunque in ambito limitato nelle selezioni concorsuali.
La Corte valorizza infine un elemento fattuale: l’appellante ha riferito di avere partecipato con esito favorevole ad altro concorso del medesimo ateneo, indicando lo stesso incarico in modo non unitario e ottenendo il punteggio atteso per ogni anno di servizio. Ciò dimostra l’imputabilità al candidato della valutazione conseguita. L’appello è respinto; la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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