Presa d’atto del PRG non modifica sostanzialmente il piano urbanistico (TAR Sicilia n. 1718 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presa d’atto dell’efficacia di un piano regolatore generale è atto di natura ricognitiva, che formalizza e dà pubblicità dell’applicabilità del piano. Essa può recepire esclusivamente rettifiche di errori materiali, ossia correzioni che non incidano sulla scelta urbanistica di fondo. La modifica sostanziale di una tavola allegata a un PRG già approvato ed efficace, per di più utilizzata quale presupposto di un piano di lottizzazione approvato, non può essere introdotta con la presa d’atto, ma richiede l’adozione di una variante al piano ovvero un intervento in autotutela, sussistendone i presupposti. Il diniego di permesso di costruire fondato su più motivi autonomi resta legittimo se almeno uno di essi è esente da vizi; la mancata stipula della convenzione di lottizzazione integra motivo idoneo, poiché solo con la convenzione si perfeziona lo strumento attuativo.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Santa Marina Salina, interessata da un intervento di sei alloggi sociali localizzato nel 2012 con dichiarazione di pubblica utilità. Con d.d.g. n. 41/2014 la Regione approvava il PRG comunale, accogliendo l’osservazione della cooperativa e destinando l’intera area a zona C2. Su tale base il Comune rilasciava nel 2015 un conforme certificato di destinazione urbanistica e nel 2019 approvava il piano di lottizzazione con il programma costruttivo e lo schema di convenzione.
Nel 2024, a distanza di dieci anni, un tecnico esterno rilevava l’erroneità della tavola 4.2; il Consiglio comunale adottava la delibera n. 17/2024 di presa d’atto, modificando la destinazione dell’area, e l’UTC rigettava l’istanza di permesso di costruire. La cooperativa impugnava il diniego e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estromissione della Regione, adottante del d.d.g. impugnato, e quella di irricevibilità: la lesività del decreto regionale si è palesata solo con la delibera del maggio 2024, che ne ha imposto una nuova esegesi. Il ricorso è quindi tempestivo.
Nel merito, il d.d.g. n. 41/2014 aveva accolto integralmente l’osservazione della cooperativa. Su quella lettura si erano fondati il certificato del 2015 e il piano di lottizzazione del 2019. La successiva presa d’atto non ha corretto un mero errore materiale, ma ha prodotto una variazione sostanziale del piano.
Il Tribunale richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa: l’errore materiale ricorre quando è frutto di una svista, è obiettivamente rilevabile dall’atto e riconoscibile come palese senza particolari sforzi interpretativi. La rettifica è ammessa solo se l’errore ha inciso nella redazione o nell’assemblaggio dei documenti, senza influire sulla scelta urbanistica, e se la divergenza è risolvibile in modo univoco.
Nel caso concreto difettano tali elementi: la modifica deriva da una nuova interpretazione non univoca del decreto regionale e incide in modo determinante sulla scelta di fondo, impedendo la realizzazione di un’opera già dichiarata di pubblica utilità. La presa d’atto non poteva dunque introdurla: occorreva una variante o l’autotutela. Quanto al vincolo del Genio Civile, il Comune aveva già espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della l. n. 64/74. La delibera n. 17/2024 è pertanto annullata nella parte di interesse della ricorrente.
Il diniego di permesso di costruire è invece un atto plurimotivato: se il primo motivo cade per illegittimità derivata, il secondo resta autonomamente idoneo. Il piano di lottizzazione ha natura programmatoria e non radica aspettative qualificate; solo con la stipula della convenzione si perfeziona lo strumento attuativo e si consente l’edificazione (Cons. Stato n. 11209/2022; Cass. civ. n. 2119/2015). Non essendo la convenzione sottoscritta, il diniego è legittimo. Il terzo motivo resta assorbito. Spese compensate.
Nota della Redazione
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