Centro di cottura requisito di esecuzione e verifica di anomalia omissibile (TAR Lazio n. 153 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità del centro di cottura richiesta dal capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica costituisce requisito di esecuzione della prestazione e non requisito di partecipazione alla gara. La stazione appaltante non può pertanto escludere l’offerente che non ne abbia dimostrato la disponibilità immediata, essendo sufficiente che la stessa sussista al momento dell’esecuzione contrattuale. Il chiarimento della stazione appaltante non è idoneo a derogare o integrare la lex specialis e non può trasformare il requisito di esecuzione in requisito di partecipazione. La verifica di anomalia può essere omessa quando la lex specialis, non impugnata, lo consenta in presenza di condizioni oggettive e la decisione risulti congruamente motivata.

Il Fatto

Un consorzio partecipava alla procedura aperta telematica indetta dal Comune di Cassino, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, per l’affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica per cinque anni scolastici, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto 70/30.

All’esito delle operazioni il consorzio si collocava al secondo posto, preceduto dalla società cooperativa aggiudicataria, che aveva offerto un ribasso del 7,63%. Il consorzio impugnava l’aggiudicazione deducendo tre motivi: la mancata prova, da parte dell’aggiudicataria, della disponibilità di un centro di cottura entro quindici chilometri dai confini comunali; la violazione dei principi di certezza e legittimo affidamento; l’omessa verifica di anomalia dell’offerta. Proponva inoltre istanza di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. e istanza istruttoria. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità. L’art. 120, comma secondo, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 209 del d.lgs. n. 36/2023, fa decorrere il termine dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice ovvero dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 36. Il termine, osserva il Tribunale, non può iniziare a decorrere da una data antecedente alla piena conoscenza dei vizi dell’atto, per evitare i c.d. ricorsi al buio, come precisato da Cons. Stato, sez. V, n. 8352 del 18 ottobre 2024. Poiché la comunicazione ricevuta il 12 settembre 2024 indicava solo il valore del contratto, l’importo al netto del ribasso, il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza, mentre gli atti sono stati resi disponibili il 1° ottobre successivo, la notifica del 30 ottobre è tempestiva.

Nel merito, i primi due motivi sono infondati. Nessuna norma della lex specialis prescrive la disponibilità del centro di cottura quale requisito di partecipazione: l’art. 10 del capitolato speciale la configura come requisito di esecuzione, in aderenza all’orientamento della stessa sezione (TAR Lazio, sez. I, n. 276 del 26 aprile 2023; id., n. 118 del 13 febbraio 2024, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 5691 del 27 giugno 2024). Il chiarimento non può integrare la lex specialis né imporre la documentazione a pena di esclusione, e la disponibilità dichiarata dall’aggiudicataria non rende l’offerta condizionata.

Quanto al terzo motivo, il punto 6.5.5 del disciplinare, non impugnato, consente di omettere la verifica delle giustificazioni in presenza di condizioni oggettive. La Provincia di Frosinone, considerata l’esigua differenza tra i ribassi e la conformità dei costi della manodopera, ha ritenuto sussistenti tali condizioni e il Comune ha concordato. Tali atti sono stati solo formalmente impugnati e non specificamente censurati, sicché la decisione risulta congruamente motivata.

Il ricorso è respinto, con assorbimento delle ulteriori domande, e le spese sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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