Piscina di modeste dimensioni è pertinenza urbanistica e non nuova costruzione (C.G.A.R.S. n. 926 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La piscina di contenute dimensioni, destinata a servizio esclusivo dell’immobile residenziale cui è adiacente e priva di autonoma utilità economico-sociale, costituisce pertinenza urbanistica e non integra una nuova costruzione, non richiedendo perciò autonomo titolo edilizio. Ai fini della verifica della “modestia” delle dimensioni non rileva la superficie dello specchio acqueo, ma la massima distanza percorribile in linea retta da un ipotetico nuotatore, cioè la diagonale maggiore o il diametro massimo dell’invaso. La pertinenzialità postula che tale misura non superi m. 12,50 e che la profondità massima resti contenuta entro m. 2,00. Ove tali parametri siano rispettati e non incidano vincoli assoluti o relativi, l’opera non determina carico urbanistico e non esige permesso di costruire. Resta a carico del richiedente la prova integrale dell’eventuale responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune ingiungeva la demolizione di un manufatto in cemento armato, qualificato come piscina di circa 70 metri quadri, eseguito su un terreno di proprietà del ricorrente. Il contribuente impugnava l’ordinanza e gli atti connessi, deducendo che l’opera era in realtà una vasca-cisterna interrata, risalente a epoca anteriore al 1975 e già considerata legittima in una concessione in sanatoria del 2007. Domandava inoltre il risarcimento del danno.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva i ricorsi, ritenendo l’opera nuova costruzione per la sua consistenza modificativa del territorio. Proponeva appello il soccombente, riproponendo le censure di primo grado e i motivi aggiunti avverso gli atti di accertamento dell’inottemperanza. Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva e subentravano gli eredi; interveniva poi una SCIA in sanatoria con esito positivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse nella parte relativa al ricorso introduttivo e scrutinа il solo motivo che ripropone i motivi aggiunti, con cui si deduce la violazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di istruttoria.

In via preliminare, la Corte condivide la qualificazione dell’opera come piscina e non come cisterna irrigua, come ritenuto dal primo giudice. Ritiene tuttavia che, per dimensioni e caratteristiche, essa debba essere qualificata come pertinenza dell’immobile principale ubicato nell’unica particella di proprietà dell’appellante, non integrando un autonomo intervento di trasformazione urbanistica.

Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione delle piscine, richiamando da un lato Cons. Stato n. 6644 del 2019, secondo cui la piscina di non rilevanti dimensioni rientra tra le pertinenze, e dall’altro l’indirizzo più rigoroso che esclude in radice il carattere pertinenziale (Cons. Stato n. 5004 del 2023, n. 44 del 2024, n. 3341 del 2024). Adotta il primo orientamento, subordinandolo al requisito delle dimensioni contenute.

La parte più innovativa della decisione investe il criterio di misurazione. Il Collegio ritiene che la superficie in metri quadrati non esprima l’attitudine natatoria del manufatto, e propone di sostituirla con la lunghezza massima percorribile, misurata sulla diagonale maggiore o sul diametro massimo. Solo una piscina inidonea al nuoto anche amatoriale, e dunque di misura non superiore a m. 12,50, può assumere funzione di ornamento o commoditas della cosa principale. Nel caso concreto la diagonale è pari a m. 11,66 (√136), inferiore alla soglia, e la profondità di m. 1,30 è ampiamente compatibile. Il motivo è pertanto fondato.

Il Collegio rigetta invece la domanda risarcitoria: la richiesta è generica e priva di prova dell’elemento soggettivo, dei danni e del nesso eziologico, tanto più in presenza di un quadro giurisprudenziale articolato. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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