Truffa dello storno e bonifico istantaneo: operazione autorizzata, nessun rimborso (ABF Collegio di Bari n. 4025 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento ricade in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. Tale disciplina di favore opera però solo quando l’utente neghi di avere autorizzato l’operazione o assuma che questa non sia stata correttamente eseguita. Quando invece l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i codici di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata, anche se eseguita seguendo le indicazioni del frodatore, secondo il meccanismo delle operazioni c.d. sotto dettatura. In tal caso non è configurabile una responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, salvo che emerga in concreto un apporto causale dell’internediario alla frode.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente abilitato all’operatività di home banking, chiede il rimborso di un bonifico istantaneo di euro 4.500,00 eseguito il 23 settembre 2025 all’esito di una truffa. Secondo la ricostruzione, un sedicente operatore dell’ufficio antifrode della banca lo aveva contattato da un’utenza apparentemente riconducibile alla filiale, segnalando due bonifici fraudolenti in uscita. Seguivano contatti di sedicenti funzionari di polizia, con utenza mostrata a display come Prefettura, che suggerivano di mettere in sicurezza il conto mediante l’esecuzione di bonifici che sarebbero stati poi stornati.
Il ricorrente ha così disposto, tramite l’area riservata, un primo bonifico istantaneo di euro 4.900,00 non andato a buon fine, poi un bonifico ordinario di euro 4.700,00 revocato, infine il bonifico istantaneo di euro 4.500,00 andato a buon fine. Insospettitosi per il mancato storno, contattava il numero verde e si avvedeva della truffa. Sporta denuncia e chiesto invano il richiamo del bonifico, adiva l’Arbitro censurando la mancata adozione di presidi idonei a intercettare operazioni sospette.
La motivazione del Collegio
La banca si oppone sostenendo che l’operazione è stata eseguita correttamente secondo le istruzioni impartite dal titolare del conto, senza anomalie rilevate dai sistemi informatici, e che difetta in radice il presupposto applicativo della normativa PSD2, trattandosi di truffa dello storno ascrivibile alla colpevole credulità del cliente. Aggiunge che l’utenza della chiamata non era attribuibile alla banca e che la mera verifica online del numero non offre garanzie sull’autenticità dell’interlocutore.
Il Collegio richiama il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 218/2017, e il combinato disposto degli artt. 7 e 12, comma 4, secondo cui il rischio di frode grava sull’intermediario, salvo prova del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore. Tale regime opera quando l’utente nega di avere autorizzato l’operazione; non si applica invece quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore.
Il Collegio inquadra la fattispecie tra le operazioni autorizzate ex art. 5, commi 1 e 2, e non tra quelle non autorizzate ex art. 10. Il ricorrente ha personalmente disposto i tre ordini, incluso quello andato a buon fine, senza che emerga alcun apporto causale dell’intermediario. La decisione esclude le ipotesi in cui tale apporto può configurarsi: indisponibilità del numero verde, mancata identificazione della frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode. Nessuna di esse ricorre.
Richiamato il principio di irrevocabilità degli ordini di pagamento ex art. 17, il Collegio rileva che il cliente ha autorizzato personalmente il bonifico istantaneo, pur a seguito del raggiro, e che la banca ha dato corretta esecuzione all’ordine ricevuto a distanza tramite home banking. Il ricorso è pertanto infondato e non viene accolto.
Nota della Redazione
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