Rimesse solutorie e nullità per difetto di forma: onere di allegazione del cliente (Cass. civ. Sez. 1 n. 9562 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli indistintamente più profili di censura, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, senza consentire l’individuazione delle singole questioni prospettate e senza indicare il fatto storico di cui si assume l’omesso esame. In tema di contratti bancari, la nullità del contratto di apertura di credito per difetto della forma scritta, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, t.u.b., opera soltanto a vantaggio del cliente; pertanto, ove sia la stessa parte cliente ad allegare l’esistenza di un contratto non stipulato per iscritto, al fine di sostenere la natura ripristinatoria delle rimesse, il giudice non è tenuto a rilevarla d’ufficio. La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista rileva ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito: solo le prime costituiscono pagamento e l’azione di ripetizione decorre dal momento in cui sono state eseguite; per le seconde, il termine decorre dalla chiusura del conto.
Il Fatto
La società correntista e i fideiussori hanno convenuto in giudizio la banca per far accertare l’illegittimità delle appostazioni su un conto corrente, la nullità di un mutuo e il risarcimento del danno per una segnalazione alla Centrale rischi. Il Tribunale ha respinto le domande e accolto la domanda riconvenzionale della banca, condannando gli attori al pagamento del saldo.
La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza, rideterminando il saldo del conto e condannando la banca alla restituzione di somme versate successivamente alla chiusura del conto, accogliendo l’appello incidentale della banca quanto alla prescrizione. La società e i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, in cui si deduce la violazione delle norme in materia di forma dei contratti bancari e di prescrizione, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era confuso nella sua articolazione, cumulando il vizio di violazione di legge con quello di omesso esame di un fatto decisivo, senza indicare il fatto storico e gli elementi necessari. Tale mescolanza, secondo la costante giurisprudenza richiamata, non consente al giudice di legittimità di isolare le singole censure e rende inammissibile l’impugnazione.
Nel merito, la Corte ha esaminato la questione della natura delle rimesse, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010. La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è funzionale all’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito. Solo i versamenti che hanno comportato uno spostamento patrimoniale in favore della banca, come quelli su un conto in passivo senza affidamento o eccedenti i limiti dell’affidamento, sono qualificabili come pagamenti e fanno decorrere la prescrizione.
La Corte ha ritenuto la censura priva di decisività: anche a voler considerare il saldo depurato dalle poste non dovute, la conclusione sulla natura solutoria delle rimesse non sarebbe mutata. Quanto alla nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, la Corte ha escluso che il giudice di merito fosse tenuto a rilevarla d’ufficio. La nullità prevista dall’art. 117, terzo comma, t.u.b. opera solo a vantaggio del cliente e, nel caso di specie, era la stessa parte ricorrente ad allegare l’esistenza del contratto non scritto per sostenere la natura ripristinatoria delle rimesse.
Il secondo motivo, concernente la presunta nullità della clausola di ammortamento “alla francese” per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15130 del 2024, secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non costituisce causa di nullità parziale del contratto di mutuo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato e i ricorrenti condannati alle spese.
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Nota della Redazione
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