Prescrizione del credito e passaggi di competenza non valgono come atti interruttivi (Cons. Stato n. 2884 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del credito portato da una cartella di pagamento decorre dalla notifica della cartella stessa e non dagli atti di prelievo che l’hanno preceduta. I passaggi di competenza per la riscossione tra Agenzie non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, perché sono meri trasferimenti interni di funzioni che non manifestano all’esterno alcuna volontà di esercitare il diritto di credito. Le sospensioni dei termini invocate dalle amministrazioni restano irrilevanti quando il credito risulti già estinto prima del loro verificarsi. Il debitore non è tenuto a seguire le vicende amministrative che riguardano l’ente creditore.

Il Fatto

Due soci di un’azienda agricola, ormai estinta, impugnavano due intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell’Agea. Gli atti richiedevano il pagamento di crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferiti a cartelle notificate nel 2008 per diverse campagne lattiere.

Il TAR Veneto accoglieva il ricorso e annullava le intimazioni per intervenuta prescrizione dei crediti nel periodo tra la notifica della cartella, avvenuta il 30 ottobre 2008, e la notifica degli atti impugnati, del 19 novembre 2021, non avendo le amministrazioni provato alcun atto interruttivo. Le Agenzie proponevano appello, deducendo la regolare notifica della cartella, l’inammissibilità del ricorso di primo grado e l’insussistenza della prescrizione per effetto dei passaggi di competenza e delle sospensioni dei termini.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente il primo e il terzo mezzo, connessi, e li ritiene infondati nel merito, pur segnalando la formulazione non organica delle censure e la mancata indicazione del vizio imputato al TAR. La pronuncia sulla prescrizione deve essere confermata sulla base della documentazione in atti.

Il Collegio condivide l’individuazione del termine decennale operata dal giudice di primo grado e il rilievo del suo decorso, essendo trascorsi oltre tredici anni tra la cartella e le intimazioni. Le amministrazioni non hanno offerto prova di atti interruttivi nel periodo rilevante. La Corte chiarisce un punto centrale: il periodo da considerare non è quello che precede la notifica della cartella, bensì quello che la segue.

Per questa ragione perdono rilievo i principi delle sentenze della Cassazione richiamate in appello, che riguardano un periodo prescrizionale successivo agli atti di prelievo e da far valere contro la cartella. Nel caso in esame viene invece in rilievo il credito portato in esecuzione dalla cartella del 2008.

Nessuna efficacia interruttiva viene riconosciuta ai trasferimenti di competenza per la riscossione, da Ader ad Agea nel 2009 e viceversa nel 2020. Si tratta di passaggi di consegne amministrative del tutto irrilevanti verso il debitore, che non esprimono all’esterno la volontà di esercitare il credito. Analogamente irrilevanti sono i periodi di sospensione invocati, poiché in quei periodi il credito era già estinto dal 30 ottobre 2018, come riconosciuto dal TAR.

L’appello è quindi respinto, con conseguente improcedibilità dei motivi assorbiti riproposti per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con contributo unificato a carico della parte appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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