Rimborso al gestore uscente del gas: criterio RAB, non VIR (Cons. Stato n. 2881 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il valore di rimborso dovuto dal nuovo gestore al distributore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale si determina, per gli affidamenti conseguiti a gara ai sensi del d.lgs. n. 164/2000, secondo il criterio della regolazione tariffaria (RAB) previsto dall’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 164/2000, e non secondo il criterio del valore industriale residuo (VIR). Quest’ultimo resta confinato dall’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 agli affidamenti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto. L’applicazione del criterio RAB ai contratti stipulati dopo il 2000 non integra violazione del principio di irretroattività ex art. 11 disp. prel. cod. civ. né del legittimo affidamento, ma costituisce corretta attuazione del criterio legale di successione delle fonti. Il d.m. n. 226/2011 conferma il meccanismo per le gare d’ambito successive alla scadenza delle concessioni originarie, richiamando espressamente l’art. 14, comma 8.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva il servizio di distribuzione del gas metano in alcuni comuni della provincia di Cuneo in forza di contratti di servizio conclusi nel 2006, di durata dodicenne. Alla scadenza, il Comune capofila dell’Ambito Territoriale Minimo avviava la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo gestore, determinando il valore di rimborso degli impianti secondo il criterio RAB. La società riteneva invece applicabile il criterio VIR e impugnava il bando e gli atti presupposti, tra cui il d.m. n. 226/2011, per l’asserita applicazione retroattiva.

Il TAR Lazio dichiarava il ricorso in parte improcedibile e in parte lo rigettava. Proponeva allora appello la società, lamentando la violazione degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 164/2000, dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. e dei principi di certezza del diritto e affidamento, oltre al difetto di motivazione sulla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta direttamente il merito, ritenendo superfluo l’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità. Il nodo è l’individuazione del criterio di calcolo del rimborso spettante al gestore uscente e la dedotta irretroattività delle disposizioni che impongono il metodo RAB.

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’evoluzione dell’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 164/2000, nella versione originaria e in quella modificata dal d.l. n. 93/2011. In entrambe le formulazioni la norma non autorizza il ricorso al criterio VIR. Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 15, comma 5, ma resta circoscritto agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 21.6.2000.

I contratti del 2006 invocati dall’appellante sono successivi a tale data e affidati a seguito di gara pubblica esperita proprio ai sensi del d.lgs. n. 164/2000. Ne consegue che il rimborso va calcolato con il criterio RAB dell’art. 14, comma 8. Non si configura alcuna violazione del principio di successione delle leggi nel tempo, ma la sua corretta applicazione.

Analogo ragionamento vale per il d.m. n. 226/2011. La gara rientra tra gli affidamenti a regime, caratterizzati dalla scadenza della concessione secondo gli atti concessori, non superiore a dodici anni. L’art. 6 del d.m. n. 226/2011 richiama espressamente, per i periodi successivi al primo, l’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 164/2000.

Il Collegio respinge anche la lettura dell’appellante, secondo cui il metodo VIR sarebbe un’indicazione generale comprensiva del richiamo al RAB. Il rinvio operato dall’art. 15, comma 5 concerne l’obbligo di corresponsione del rimborso, non i criteri per determinarlo: i due metodi restano distinti e producono risultati contabili differenti. Quanto al secondo motivo, la condanna alle spese consegue alla soccombenza e non richiede specifica motivazione. L’appello principale è rigettato; l’appello incidentale del Comune è dichiarato inammissibile; le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

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