Prescrizione decennale danno da tardiva attuazione direttive medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 23657 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, maturato in favore di chi ha seguito corsi di specializzazione medica iniziati dopo l’applicabilità del regime eurounitario e non oltre l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva non sospendono il decorso del termine, trattandosi di dubbi non inibenti né ascrivibili al danneggiato. La statuizione che rigetta la domanda per prescrizione è conforme a diritto vivente. Le censure che si infrangono su orientamenti nomofilattici consolidati e risalenti integrano una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica, cui si erano immatricolati tra il 1981 e il 1991.

Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, riunite due impugnazioni, le rigettò: per un gruppo confermò la prescrizione; per l’altro dichiarò la nullità dell’iscrizione a ruolo della causa, per difetto di produzione dell’atto d’appello e di procura, ponendo le spese a carico del difensore. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Il difensore ha poi rinunciato al proprio ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i motivi del ricorso principale. Il primo, che denuncia la violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost. per avere il giudice d’appello applicato il precedente giurisprudenziale in luogo della legge, è inammissibile: la decisione impugnata si fonda proprio sull’art. 11 della legge n. 370 del 1999, e il richiamo a un orientamento conforme non integra alcuna indebita applicazione dello stare decisis.

Il terzo motivo, che invoca la lesione del principio di non discriminazione, non si confronta con la ratio decidendi, poiché il rigetto non dipende dall’anno di immatricolazione ma dalla prescrizione. Il quarto, sulla mancata compensazione delle spese, è manifestamente infondato: la compensazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce oggetto di un diritto della parte.

Il nucleo della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte richiama la propria nomofilachia: il diritto risarcitorio si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, quando, con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, il legislatore riconobbe la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo ragionevolmente certo che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento.

Non rilevano le incertezze addotte sui tempi successivi: giurisdizione, natura dell’azione, durata del termine e legittimazione passiva. La Corte osserva che il termine decorre anche senza iniziative giurisdizionali, che la durata decennale non ha risentito della qualificazione dell’azione, che l’evocazione di un organo statuale diverso integra mera irregolarità sanabile, e che il destinatario del credito era desumibile dalla normativa del 1999. Né sussiste un contrasto con il diritto europeo o con l’art. 6 della CEDU, poiché il termine è ragionevole e il diritto immediatamente esercitabile.

Il ricorso principale è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Quanto al secondo ricorso, la rinuncia produce l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per tre quarti e condanna al residuo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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