Instaurazione del pubblico impiego a tempo parziale come eccezione alla regola del tempo pieno, senza diritto del lavoratore alla stipula (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10684 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di impiego pubblico è di regola a tempo pieno ed è esclusivo, come si ricava dall’art. 98 Cost. La possibilità di instaurare un rapporto a tempo parziale con una pubblica amministrazione costituisce un’eccezione, disciplinata da norme speciali e dalla contrattazione collettiva, che richiede una speciale pattuizione ex art. 5 d.lgs. n. 81/2015. Da tale facoltà non deriva né un diritto soggettivo del lavoratore alla stipula di un contratto a tempo parziale, né l’obbligo per l’Amministrazione di motivare un eventuale rifiuto di contrarre a tempo pieno. Le disposizioni sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, come l’art. 1, comma 58, legge n. 662/1996, non sono estensibili alla fase dell’instaurazione del rapporto.
Il Fatto
Un lavoratore, già impiegato a tempo parziale alle dipendenze di una società privata, chiedeva al Ministero dell’Istruzione di essere assunto a tempo parziale, attingendo alla graduatoria permanente per il personale ATA. Il Ministero gli proponeva invece un’assunzione a tempo pieno.
Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore, condividendo la tesi del Ministero secondo cui i rapporti di lavoro pubblico sono retti dal principio di esclusività. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo che la trasformazione del rapporto, prevista dall’art. 1, comma 58, legge n. 662/1996, potesse essere estesa all’instaurazione del rapporto stesso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, premette che il rapporto di impiego pubblico è di regola a tempo pieno ed esclusivo, in forza dell’art. 98 Cost., che pone i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione. La possibilità di instaurare rapporti a tempo parziale, pur prevista dall’art. 1, comma 57, legge n. 662/1996, costituisce un’eccezione.
La Suprema Corte rileva come, in forza del rinvio operato dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nel pubblico impiego trovi applicazione la regola dell’art. 5 d.lgs. n. 81/2015, secondo cui la clausola di tempo parziale richiede una speciale pattuizione, che postula uno speciale mutuo consenso delle parti. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare un diritto soggettivo del lavoratore a contrarre a tempo parziale.
La Corte osserva inoltre che la facoltà dell’Amministrazione di instaurare rapporti a tempo parziale trova ulteriori limiti nel regime delle incompatibilità di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e nelle disposizioni contrattuali collettive. L’art. 56 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, invocato dal ricorrente, subordina l’assunzione a tempo parziale alla prestabilita necessità per posti, categorie e profili, e la contingenta entro il limite del 25 per cento della dotazione organica. Per converso, le regole sulla trasformazione dei rapporti già in atto non sono estensibili alla stipula del contratto, dominata dalla libertà negoziale dell’Amministrazione.
La Corte dichiara infine inammissibile la censura relativa alla mancata specificazione dell’offerta a tempo pieno, trattandosi di accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, e comunque irrilevante, poiché solo un’eventuale proposta a tempo parziale avrebbe potuto assumere rilevanza.
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Nota della Redazione
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