Veranda chiusa in area vincolata è nuova volumetria senza condono (Cons. Stato n. 10104 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni enucleate dalla giurisprudenza: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, natura di opera minore senza aumento di superficie e previo parere dell’Autorità preposta al vincolo. In ogni caso non possono essere sanate le opere che comportano realizzazione di nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo, anche relativo o di inedificabilità. La trasformazione di una veranda in vano murario chiuso integra l’abuso che la normativa vincolistica intende evitare. Il provvedimento di diniego del condono ha carattere vincolato e non richiede una motivazione ulteriormente articolata, essendo sufficiente la descrizione dell’abuso. È superfluo il vaglio di compatibilità paesaggistica quando mancano i presupposti di legge per la condonabilità.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile per civile abitazione in Napoli, in un complesso residenziale, eseguiva all’inizio del 2003 interventi di manutenzione straordinaria, tra cui la trasformazione di una preesistente veranda di circa 25 mq in un vano in muratura adibito a cameretta. Presentava quindi istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, versando i relativi oneri.

Il Comune comunicava i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo l’intervento non sanabile perché collocato in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale imposto con D.M. 24.1.1953, in applicazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003. La proprietaria presentava osservazioni e relazione tecnica, ma il Comune nel 2017 disponeva il diniego. Il TAR Campania, con sentenza n. 4813/2020, rigettava il ricorso e la proprietaria appellava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di vincolo paesistico o ambientale, la sanatoria richiede il concorso di tutte le condizioni indicate da Cons. Stato, Sez. VI, n. 425 del 2020, e in ogni caso non è ammessa per opere che abbiano prodotto nuove superfici e nuova volumetria in zona vincolata.

Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 33, comma 8, del PRG, per le aree in sottozona Bb ricadenti nei perimetri delle zone del PTP interessate è vietato l’incremento dei volumi esistenti. Il vincolo paesaggistico, introdotto con il D.M. 24 gennaio 1953, preesisteva all’abuso e ha carattere assoluto, non rimovibile da alcun atto contrario dell’Amministrazione.

È pacifico che l’immobile, ampliato con il nuovo vano abusivo di 25 mq, ricade in zona B, sottozona Bb, e dunque in area vincolata, esclusa da ogni edificazione anche minima. L’abuso non era pertanto condonabile. Irrilevante l’assenza del parere di compatibilità paesaggistica: secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 3903 del 2018, la valutazione di inammissibilità del condono, accompagnata dal giudizio di inesistenza dei presupposti per coinvolgere la Soprintendenza, risponde all’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, essendo superflua l’effettuazione di un inutile vaglio.

Nessun rilievo assume la mancata menzione, nel provvedimento, del vincolo di cui all’art. 33, comma 8, del PRG: l’atto ha carattere vincolato e richiede la sola descrizione dell’abuso, trattandosi di circostanza obiettiva non necessariamente esternata in motivazione. La sussistenza dell’abuso risulta confermata dalla stessa perizia di parte, che descrive la trasformazione di una veranda — struttura aperta su più lati — in vano chiuso: proprio l’esito che la normativa vincolistica intende evitare.

Esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per il carattere vincolato dell’atto. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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