Revoca del contributo per inadempienze esecutive spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3107 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi e finanziamenti pubblici, una volta emesso il provvedimento concessivo, la verifica dell’adempimento degli obblighi del beneficiario attiene alla fase di esecuzione del rapporto. Se l’Amministrazione contesta l’inadempimento di obblighi negoziali scaturenti dal bando, sulla base di fatti successivi all’ammissione al finanziamento, la posizione del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo quando il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse. Il nomen iuris adoperato dall’Amministrazione non vincola il giudice: rileva la sostanza della contestazione, non l’etichetta formale dell’atto.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva l’ammissione a un finanziamento pubblico previsto dall’Avviso relativo all’azione 3.5.1.2 del PO FESR 2014/2020, per la ristrutturazione di un immobile da destinare ad attività ricettiva. Il progetto veniva ammesso e il contributo concesso a fondo perduto. Nel corso della rendicontazione, l’Amministrazione rilevava che l’impresa esecutrice dei lavori era stata sostituita rispetto a quella indicata nella domanda, senza preventiva comunicazione, e che era nel frattempo intervenuto un rapporto di coniugio tra la titolare della beneficiaria e il titolare della società fornitrice, oltre che proprietario dell’immobile concesso in comodato.

Con nota dell’11 maggio 2023, preceduta dall’avvio del procedimento, l’Assessorato dichiarava l’inammissibilità della spesa per oltre centoquarantamila euro. La società impugnava gli atti davanti al TAR, qualificandoli come esercizio del potere di autotutela e deducendo la violazione del termine di dodici mesi, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6/2014, secondo cui la revoca del contributo disposta per inadempimento del beneficiario o per sviamento dei fondi appartiene al giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa sussiste quando il provvedimento attributivo del beneficio sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Il principio è ribadito dalla giurisprudenza amministrativa più recente (TAR Lazio n. 18206/2023).

Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla valutazione sommaria compiuta in fase cautelare, ritiene fondata l’eccezione. Gli atti impugnati attengono esclusivamente alla fase di esecuzione del rapporto e alla rendicontazione della spesa, senza alcuna rivalutazione dell’originaria ammissione del progetto. Non vi è stato esercizio del potere di autotutela, ma sola applicazione di disposizioni vincolanti del bando.

La prima contestazione riguarda la modifica unilaterale dell’impresa esecutrice, non comunicata e non sottoposta al vaglio autorizzativo richiesto dal punto 5.3 dell’Avviso. La seconda concerne la potenziale collusione tra beneficiario e fornitore. Su questo punto il Collegio osserva che il rapporto di coniugio non era rilevabile al momento della domanda, ma avrebbe dovuto essere comunicato nel corso della procedura per consentire all’Amministrazione di accertare l’insussistenza di forme di controllo o collegamento tra le società.

Entrambe le motivazioni attengono dunque alla fase esecutiva del contratto, inserita nella verifica che si apre con la domanda di erogazione. Il nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione non modifica la sostanza: i provvedimenti contestano condotte successive all’ammissione, integranti inadempimenti agli obblighi negoziali. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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