Rivalutazione contributiva amianto: il rilievo officioso della prescrizione del diritto accertato con giudicato è nullo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11553 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando rileva d’ufficio la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, qualora tale diritto sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato e l’eccezione di prescrizione non sia stata proposta dall’Istituto previdenziale, né risulti coperta dalle conclusioni dell’appellante. La prescrizione estintiva, infatti, non è rilevabile d’ufficio e l’eccezione sollevata con riferimento all’esatta quantificazione dei ratei di pensione non può ritenersi estesa all’autonomo diritto alla maggiorazione contributiva, che ha natura anche risarcitoria e sorge dal fatto dell’esposizione qualificata all’amianto ex art. 13 della legge n. 257/1992.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza, riformando la sentenza del Tribunale di Matera, aveva respinto la domanda del lavoratore volta a ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il relativo diritto, facendone decorrere il termine decennale dalla data del pensionamento (giugno 2002).

Il lavoratore ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, che l’INPS non aveva mai eccepito la prescrizione e che il suo diritto alla rivalutazione era già stato accertato con sentenza del Tribunale di Matera del 2016, passata in giudicato. La domanda amministrativa del 2014 sarebbe stata considerata idonea dal primo giudice anche come istanza di ricostituzione pensionistica, profilo sul quale si era incentrato il dibattito in appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Rileva che il giudice del gravame, nell’estendere il proprio scrutinio alla prescrizione del diritto “stipite” alla maggiorazione contributiva, ha travalicato i limiti del devolutum, vagliando un profilo mai introdotto nella dialettica processuale dalle parti.

La Corte ricorda che il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto è un beneficio dotato di specifica individualità e autonomia rispetto al diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica. Esso sorge dal fatto dell’esposizione e determina una maggiorazione avente natura anche risarcitoria, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, tale diritto era stato accertato con sentenza passata in giudicato. Sul punto, rileva la Corte, l’INPS non aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione, limitandosi a contestare la rilevanza della domanda del 2014 come istanza di ricostituzione. Le conclusioni dell’appello, riportate nella stessa pronuncia impugnata, non contenevano alcun riferimento alla prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva.

Pertanto, la pronuncia d’appello che ha dichiarato prescritto tale diritto è affetta da vizio di ultrapetizione, non potendo la prescrizione essere rilevata d’ufficio. I principi enunciati impongono di escludere che l’eccezione sollevata in ordine ai ratei di pensione possa estendersi al diritto autonomo alla rivalutazione.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto del reale oggetto del contendere e provvedendo anche sulle spese. Le ulteriori censure restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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