Restrittiva lecita ma illegittimo lo stop alla SCIA in zona parco (TAR Puglia n. 1440 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale che elimina una norma regionale di maggior favore non introduce un divieto di realizzare l’intervento, ma fa riespandere la disciplina previgente, più restrittiva. Nell’area del Parco naturale regionale, l’assenza di un’espressa autorizzazione agli interventi di ristrutturazione edilizia non equivale a una preclusione, dovendosi verificare la conformità del progetto alle prescrizioni della scheda paesaggistica applicabile. La ricostruzione di un edificio crollato o demolito integra ristrutturazione edilizia e non restauro o risanamento conservativo, perché il restauro presuppone l’esistenza del manufatto sul quale intervenire. È illegittimo il provvedimento che dichiari l’improcedibilità della SCIA sulla base di una ritenuta impossibilità generalizzata di intervento, senza valutare il progetto nel merito.
Il Fatto
La ricorrente acquista un capannone commerciale ricompreso in zona PIP, poi inclusa nel Parco naturale regionale “Mar Piccolo” istituito con legge regionale n. 30/2020. Un incendio distrugge la struttura; il Comune diffida alla messa in sicurezza e dichiara il manufatto inagibile, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La società presenta una SCIA alternativa al permesso di costruire per il restauro e risanamento conservativo, ottenendo autorizzazione paesaggistica e parere idrogeologico favorevoli. La Direzione Ambiente esprime però parere sfavorevole, riqualificando il progetto come ristrutturazione edilizia e ritenendolo non consentito fino all’approvazione del piano del Parco, a causa della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 26, co. 1, lett. h), l.r. n. 30/2020. Il Comune dichiara quindi l’improcedibilità della segnalazione, con provvedimento impugnato davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo si articola in due censure. La prima contesta la qualificazione dell’intervento: secondo la ricorrente si tratterebbe di restauro e risanamento conservativo ex art. 3, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, consentito nell’area. Il Collegio ritiene la censura infondata. Dalla documentazione allegata alla SCIA e dalle immagini emerge che la struttura è completamente distrutta, residuando solo macerie: la ricostruzione non può che integrare il ripristino di un edificio non più presente, riconducibile alla fattispecie della lett. d).
La Corte richiama il principio secondo cui il restauro o risanamento conservativo presuppone concettualmente l’esistenza dell’edificio sul quale intervenire; se l’edificio è crollato, la ricostruzione non può ascriversi a tale categoria, ma semmai alla ristrutturazione edilizia. Richiama, in tal senso, TAR Toscana n. 437 del 2012, TAR Toscana n. 934 del 2018 e TAR Catania n. 1137 del 2024. Corretta, dunque, la qualificazione operata dall’Amministrazione.
Con la seconda censura, invece, la ricorrente contesta l’effetto preclusivo attribuito alla declaratoria di incostituzionalità. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 251/2021, che ha dichiarato illegittima la lett. h) in quanto ammetteva gli interventi senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario e senza prescrivere il rispetto dei limiti della scheda PAE 140. Il Comune ne ha dedotto la sopravvenuta impossibilità di ogni ristrutturazione fino al piano del Parco.
La conclusione non è condivisibile. Il Collegio rileva che la sentenza ha eliminato una norma speciale di maggior favore, che consentiva sic et simpliciter gli interventi: non è venuta meno la norma da cui discendeva la possibilità di realizzarli. La l.r. n. 30/2020 non contiene alcun divieto di ristrutturazione; l’unica disposizione restrittiva è l’art. 25, che preclude solo nuova costruzione, mutamento di destinazione di terreni agricoli e nuove strade. Equiparare la mancanza di autorizzazione espressa a un divieto è quindi indebito.
Caduta la norma speciale, si riespande la disciplina previgente, che limita gli interventi al rispetto delle prescrizioni della scheda PAE n. 140. Il provvedimento è pertanto illegittimo per aver dichiarato l’improcedibilità della SCIA senza valutare il progetto nel merito. Assorbito il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso è accolto con annullamento degli atti impugnati, fatti salvi i residui poteri di controllo dell’Amministrazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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