Le prescrizioni regionali non recepite non limitano le previsioni del piano vigente (TAR Sardegna n. 484 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’impugnazione di un diniego edilizio, il Comune non può opporre al privato prescrizioni impartite dalla Regione in sede di verifica di coerenza del piano particolareggiato che non siano state recepite nel piano pubblicato ed efficace. Il provvedimento di diniego fondato su tali prescrizioni è illegittimo, perché assume a presupposto una disciplina non vigente.\nLe limitazioni paesaggistiche che vietano la sopraelevazione degli edifici risalenti a epoca anteriore a una data sono applicabili solo agli immobili riconducibili a quel presupposto di fatto. Ove l’edificio sia stato pacificamente edificato dopo tale data, la prescrizione non opera e non può fondare alcun diniego. L’Amministrazione, nel rinnovato esercizio del potere, deve esaminare l’istanza basandosi esclusivamente sulle previsioni del piano vigente.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa in zona A del centro storico, ha presentato una pratica edilizia avente ad oggetto la sopraelevazione dell’immobile. Lo SUAPE ha comunicato il mancato accoglimento dell’istanza, motivandolo con i pareri negativi dell’ufficio urbanistica e del servizio tutela paesaggistica comunale, entrambi fondati sulle prescrizioni regionali in materia di verifica di coerenza del piano particolareggiato.

Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, tra cui la delibera consiliare di integrazione del piano e la determinazione regionale di approvazione con limitazioni. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la nota con cui la Regione ha respinto la richiesta comunale di riapertura dell’istruttoria per una nuova verifica. Il Comune e la Regione si sono costituiti in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale, per la loro stretta correlazione logica. Il rilievo dirimente è che il piano particolareggiato è stato pubblicato, ed è attualmente efficace, senza ricomprendere le prescrizioni indicate dalla Regione in sede di verifica di coerenza.

Ne deriva che per il fabbricato in questione il piano vigente prevede un aumento volumetrico e ammette espressamente la categoria di intervento della sopraelevazione. Il Comune, pertanto, non avrebbe potuto opporre alcuna ragione ostativa che non trovasse fondamento nel piano stesso, per come pubblicato.

Il Tribunale soggiunge che le prescrizioni regionali non sarebbero comunque applicabili. La Regione, in presenza di evidenti mancanze istruttorie nella documentazione comunale, anziché domandare l’integrazione, ha richiamato i criteri posti a tutela dei centri storici, che impongono di limitare la sopraelevazione degli edifici risalenti a prima del 1950. Poiché l’immobile è stato pacificamente costruito successivamente al 1950, la prescrizione non opera.

Il Collegio valorizza inoltre la relazione depositata dal ricorrente, da cui risulta che il comparto è già caratterizzato da numerosi edifici sopraelevati: l’intervento risulta quindi coerente con la trama edilizia dell’ambito.

Il ricorso principale è accolto e il diniego SUAPE annullato. Quanto ai motivi aggiunti, per effetto dell’accoglimento il ricorrente non ha più interesse all’annullamento della nota regionale, che riguardava una nuova verifica ormai superata: essi sono improcedibili. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *