Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per tardivo adempimento (TAR Lombardia n. 1827 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel giudizio di accesso agli atti, si configura quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, metta a disposizione del richiedente la documentazione domandata, così soddisfacendo pienamente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Tale pronuncia presuppone il tardivo adempimento di un obbligo di legge da parte dell’ente pubblico e non richiede la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. Il giudice amministrativo dichiara conseguentemente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell’ente che ha causato il contenzioso con la propria inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Seveso, con istanza del 4 dicembre 2023, di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alle opere di urbanizzazione e agli standard urbanistici del P.I.P. approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione 27 gennaio 1987, n. IV/17124, con riferimento al “Comparto Cavalla”. La richiesta si fondava sia sugli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 sia sugli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33 del 2013.
L’esigenza conoscitiva derivava da una complessa vicenda urbanistica: la società aveva sottoscritto nel marzo 2002 una convenzione con il Comune per la realizzazione di un fabbricato produttivo su area concessa in diritto di superficie; il Consiglio comunale aveva poi dichiarato la decadenza dal diritto e l’acquisizione gratuita del capannone. Il contenzioso si era concluso con la sentenza del Consiglio di Stato, IV, 6 dicembre 2022, n. 10668, che aveva annullato per incompetenza l’atto di decadenza. Il Comune non diede alcun riscontro espresso all’istanza, così la società impugnò il diniego tacito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1064/2024, il Comune ha depositato in giudizio la relazione e la documentazione richiesta. La difesa della ricorrente ha quindi segnalato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la richiesta di accesso ricevuto integrale soddisfazione.
Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di cessazione si giustifica, secondo il Collegio, con la piena soddisfazione della pretesa attorea, ottenuta per il tramite del riconoscimento del bene della vita richiesto.
Elemento centrale del ragionamento è che tale soddisfazione è derivata dal tardivo adempimento di un obbligo di legge da parte dell’amministrazione intimata, obbligo che il Collegio qualifica come incontestato. Il ritardo dell’ente, e non un fatto sopravvenuto indipendente, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione.
A sostegno della soluzione il Tribunale ha richiamato un indirizzo consolidato: Consiglio di Stato, VII, 13 novembre 2023, n. 9737; IV, 17 marzo 2023, n. 2768; VII, 9 marzo 2023, n. 2520; VI, 10 febbraio 2023, n. 1469; V, 3 febbraio 2023, n. 1196; nonché T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 marzo 2024, n. 923.
Quanto alle spese, il Collegio le ha liquidate secondo soccombenza in favore della ricorrente, condannando il Comune al pagamento di € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato. La condanna prescinde dalla mancata costituzione dell’ente, che non ha impedito l’accertamento dell’obbligo di legge disatteso.
Nota della Redazione
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