Serre temporanee e silenzio della disciplina regionale sul termine quinquennale (TAR Lombardia n. 475 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le serre mobili destinate ad uso temporaneo, prive di opere murarie fuori terra, rientrano nell’edilizia libera e sono disciplinate dalla normativa regionale che, tra la serra stagionale e quella fissa, introduce la categoria della serra temporanea quinquennale. A tale figura non si applica il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001, né l’obbligo di rimozione: alla scadenza del quinquennio la struttura va completamente scoperta, lasciando il terreno nudo per almeno un ciclo produttivo. L’ordinanza di demolizione che qualifichi le serre temporanee come nuove costruzioni abusive al superamento del termine statale applica una disciplina diversa da quella regolante la fattispecie ed è annullata, salva la riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo. Il regime di favore presuppone il rispetto del rapporto di copertura del 60% della superficie aziendale e delle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Fatto

Il ricorrente svolge attività di produzione di ortaggi a foglia su terreni situati in area classificata agricola e assoggettata a vincolo paesaggistico. Con due CIL del 2021 ha comunicato al SUAP la realizzazione di serre a tunnel con struttura metallica e copertura in film plastici, qualificate come temporanee ai sensi della legge regionale n. 12/2005 e della delibera di Giunta regionale attuativa.

Dopo un’istanza di trasformazione del 2022 e il parere negativo della Soprintendenza, l’Unione dei Comuni ha ritenuto le serre permanenti e prive di titolo, ingiungendo la demolizione di 165 manufatti e dei portali in costruzione. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza e il parere soprintendentizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. Le serre sprovviste di muratura rientrano nell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, che annovera tra gli interventi di edilizia libera le serre mobili stagionali e le opere stagionali di cui alla lett. e-bis). Il comma 6 riconosce alle Regioni il potere di estendere la disciplina a interventi ulteriori, e la Lombardia lo ha esercitato con l’art. 62, comma 1-ter, l.r. n. 12/2005 e la delibera attuativa, che configura la serra ad uso temporaneo con durata fino a cinque anni.

Le serre in esame non sono stagionali, perché risalenti al 2021 e funzionalmente necessarie a una produzione continuativa, senza la quale l’azienda non potrebbe operare. La tesi del ricorrente diretta a qualificarle come stagionali è quindi respinta. È però parimenti infondata la tesi dell’amministrazione, che le considera nuove costruzioni abusive allo scadere del centottantesimo giorno: così facendo ignora la categoria intermedia della serra temporanea quinquennale.

L’ordinanza applica dunque una disciplina diversa da quella regolante la fattispecie: non considera il termine quinquennale, non ancora scaduto, né l’obbligo di scopertura in luogo della rimozione. L’annullamento non è satisfattivo, perché resta salva la riedizione del potere.

Il Collegio delinea il vincolo conformativo. Il regime di favore opera solo entro il rapporto di copertura del 60% della superficie aziendale, da accertare in sede amministrativa. Sul versante paesistico, le valutazioni di discrezionalità tecnica spettano alla Soprintendenza, ma il parere non può imporre un’opzione zero incompatibile con la destinazione produttiva dei fondi, né ignorare l’attuale stato dei luoghi. Rilevano le opere di mitigazione e il principio di proporzionalità, con prescrizioni riferibili anche alle serre esistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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