L’istanza di rimborso generica non genera silenzio-rifiuto impugnabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 15065 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte, l’istanza priva degli elementi necessari a collegare il versamento alla richiesta è indeterminata e non è idonea a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile. L’inesistenza del provvedimento di diniego, quale presupposto processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Il vizio non è sanabile con un successivo deposito di documenti, in quanto tardivo. In assenza di una domanda precisa, la P.A. non è posta in condizione di provvedere né il giudice tributario può valutare le presuntive ragioni del diniego.
Il Fatto
Gli eredi di una contribuente deceduta presentavano istanza di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. L’istanza, pur indicando la misura percentuale del rimborso, non specificava l’ammontare delle somme richieste, rimettendo all’Ufficio la determinazione dell’importo sulla base dei dati in possesso.
Formatosi il silenzio-rifiuto, i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo rigettava. In accoglimento dell’appello, la Commissione Tributaria Regionale riconosceva il diritto al rimborso, inquadrando le imposte in quelle agevolate dall’art. 11 della legge n. 289/2002. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del ricorso originario, derivante dalla genericità dell’istanza di rimborso e dalla mancata allegazione della documentazione a sostegno. La Corte ritiene il motivo fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.
Richiamando il precedente di Cass. n. 11335/2023, la Corte afferma che le istanze di rimborso prive degli elementi che consentano di collegare il versamento alla richiesta non possono considerarsi idonee e giuridicamente valide. Tali istanze non permettono di valutare la fondatezza della richiesta e, pertanto, non sono atte alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile. Il vizio di indeterminatezza non è sanabile con un successivo e tardivo deposito di documenti.
La Corte precisa che dall’inesistenza del silenzio-rifiuto, a causa dell’indeterminatezza della domanda, deriva il difetto di un atto impugnabile, ossia di un presupposto processuale. Tale vizio è rilevabile anche d’ufficio, richiamando Cass. n. 30349/2023 e le Sezioni Unite n. 24172/2025 in tema di questioni c.d. ‘fondanti’.
Applicando tali principi, la Corte rileva che l’istanza di rimborso era stata presentata da non meglio identificati “eredi”, senza recare l’ammontare delle somme pretese e demandando all’Ufficio la determinazione dell’importo. L’istanza risultava carente dell’identificazione degli eredi, dei dati dei versamenti, del tipo di imposta e del quantum richiesto. In ragione di tale indeterminatezza, non si è formato un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. La liquidazione delle spese, ridotte del 20% per i gradi di merito, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come chiarito da Cass. n. 18041 del 2025.
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Nota della Redazione
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