Riporto perdite nel consolidato nazionale e prima compensazione (Cass. civ., Sez. 5, n. 9805/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassazione di gruppo, l’art. 118, comma 2, TUIR consente l’utilizzo delle perdite maturate dalla società consolidata prima dell’opzione per il consolidato nazionale solo nel primo anno di partecipazione al consolidato, non anche in caso di reiterazione della compensazione. La norma non consente il trasferimento delle perdite pregresse dalla consolidata alla consolidante, ma neppure la loro cancellazione automatica nel primo anno di consolidato. Spetta al giudice di merito accertare, in fatto, se la compensazione delle perdite pregresse sia stata effettuata nel primo anno di consolidato o in un anno successivo, con conseguente legittimità o illegittimità della compensazione stessa.
Il Fatto
La società Fantuzzi Reggiane srl, dopo essere entrata nel consolidato nazionale, compensava nel reddito imponibile le perdite pregresse (anno 2008), azzerando la ripresa a tassazione operata dall’Agenzia delle Entrate. La CTP di Reggio Emilia accoglieva il ricorso della società. L’Agenzia proponeva appello. La CTR dell’Emilia Romagna confermava la decisione, ritenendo legittima la compensazione delle perdite pregresse da parte della società che le aveva generate. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 118, comma 2, TUIR, secondo cui le perdite maturate prima del consolidato possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono e non possono essere trasferite al gruppo, con la conseguenza che la loro compensazione nel primo anno di consolidato sarebbe inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR. Ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo la questione già sufficientemente chiarita da precedenti della stessa sezione. Ha richiamato il principio secondo cui l’art. 118, comma 2, TUIR, nel consentire l’utilizzo delle perdite maturate prima della tassazione di gruppo, le riserva esclusivamente alla società cui si riferiscono, impedendone il trasferimento alla consolidante. La ratio della norma è di evitare che società strutturalmente in perdita vengano inserite nel gruppo al solo scopo di importarne le perdite e fruire di un indebito risparmio di imposta.
La Corte ha tuttavia osservato che l’applicazione rigorosa di tale principio non può comportare la cancellazione automatica di tutte le perdite maturate antecedentemente nel primo anno di redazione del consolidato, poiché ciò finirebbe per penalizzare ingiustamente il contribuente. Ha quindi enunciato il principio per cui la compensazione delle perdite pregresse è ammissibile solo se effettuata nel primo anno di partecipazione al consolidato nazionale, mentre è illegittima se reiterata in anni successivi. La CTR aveva errato nel ritenere sufficiente la circostanza che la compensazione fosse operata dalla società che aveva generato le perdite, senza verificare se si trattasse del primo anno di consolidato o di una compensazione reiterata.
La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per accertare, in fatto, se la compensazione del maggior reddito accertato per il 2008 fosse stata effettuata entro il primo anno di consolidato nazionale o in un anno successivo, e se fosse stata già fruita in precedenza una compensazione delle stesse perdite.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulla prima compensazione: per il difensore del contribuente che intenda far valere il diritto al riporto delle perdite pregresse nel consolidato nazionale, è necessario provare che la compensazione sia effettuata nel primo anno di opzione per il consolidato; in caso di reiterazione della compensazione in anni successivi, la società consolidata decade dalla possibilità di utilizzare ulteriormente le perdite pregresse, con conseguente recupero a tassazione del maggior reddito.
- Accertamento del giudice di merito: per il difensore dell’Agenzia delle Entrate, in caso di contestazione del riporto delle perdite, è necessario chiedere al giudice di merito di accertare se la compensazione sia stata effettuata nel primo anno di consolidato o in uno successivo; l’onere della prova della prima compensazione grava sul contribuente, che deve documentare l’anno di prima utilizzazione delle perdite e la loro eventuale reiterazione.
- Interpretazione dell’art. 118, comma 2, TUIR: la disposizione non consente il trasferimento delle perdite dalla consolidata alla consolidante, ma consente alla consolidata di utilizzare le proprie perdite pregresse nel primo anno di consolidato; se tale compensazione non viene effettuata nel primo anno, le perdite pregresse si perdono e non possono essere utilizzate in anni successivi, neppure se riferite alla stessa società.
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Nota della Redazione
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