L’impegno a eliminare i vizi come garanzia negoziale revocabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 22051 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno dell’appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi, che, senza novare l’originaria obbligazione, aggiunge alla garanzia legale di cui all’art. 1667 cod. civ. una nuova garanzia di facere di fonte negoziale. Tale obbligazione aggiuntiva aggrava la garanzia patrimoniale del debitore e, ove comporti l’estinzione di crediti che, in sua assenza, sarebbero stati corrisposti all’appaltatore, costituisce atto dispositivo revocabile ex art. 2901 cod. civ. La diversa qualificazione della fattispecie come mera compensazione di pagamenti effettuati da un terzo non esclude la revocabilità, vertendosi in ipotesi di assunzione di una nuova e autonoma obbligazione di fonte negoziale.
Il Fatto
Il Fallimento di una società subappaltatrice, dichiarato con sentenza del 2015, proponeva domanda di revocatoria ex art. 67 legge fall. o ex art. 2901 cod. civ. nei confronti della committente, relativamente a trattenute operate su certificati di pagamento per un importo complessivo, a fronte di pagamenti che la committente assumeva di aver eseguito direttamente in favore dei fornitori, per sopperire a vizi delle opere non eseguite o mal eseguite.
Il Tribunale rigettava la domanda revocatoria e dichiarava tardiva la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la motivazione, pur ravvisando la consapevolezza del pregiudizio in capo alla committente, escludeva la sussistenza di un atto dispositivo pregiudizievole, trattandosi di pagamenti a compensazione dei costi sostenuti per vizi e difetti. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Fallimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, pur cumulando diverse censure, e lo ha dichiarato inammissibile limitatamente alla prospettata inopponibilità del riconoscimento di debito, in quanto questione nuova ed estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza del Fallimento. Ha precisato che l’impegno del subappaltatore a eliminare i vizi denunciati, anche se non espresso ma desumibile dalla ricezione delle fatture del committente a imputazione dei vizi e a compensazione del corrispettivo, integra un tacito riconoscimento dei vizi. Tale riconoscimento non estingue l’originaria obbligazione di garanzia di fonte legale, ma vi aggiunge una autonoma obbligazione di facere di fonte negoziale, soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non ai termini di decadenza di cui all’art. 1667 cod. civ.
La pattuizione di questa obbligazione aggiuntiva, con l’accettazione che il costo dei lavori addebitati venga portato in compensazione con il proprio credito, costituisce un atto complesso che determina l’estinzione di crediti che, in assenza di tale operazione, sarebbero confluiti nell’attivo fallimentare. Non si tratta, quindi, del semplice pagamento effettuato da un terzo, ma di un atto che sottrae alla garanzia dei creditori il corrispettivo altrimenti dovuto, realizzando un’ipotesi di atto dispositivo revocabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., ove sussista la consapevolezza dello stato di insolvenza e del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
La Corte ha enunciato il principio di diritto sopra massimato e, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione di tale principio, l’ha cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, dichiarando assorbito il secondo motivo concernente la domanda di arricchimento ingiustificato.
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Nota della Redazione
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