Ordine di demolizione natura reale e acquisizione al patrimonio comunale (C.G.A.R.S. n. 485 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura reale e si rivolge validamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta dell’abuso, poiché il presupposto dell’ordinanza di ripristino non è l’accertamento di responsabilità storiche, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia e l’individuazione del soggetto titolare del potere di rimuovere concretamente l’abuso. L’esatta individuazione dell’area di pertinenza della res abusiva non deve necessariamente compiersi al momento dell’ingiunzione di demolizione, ma può avvenire nel successivo provvedimento che accerta l’inottemperanza e dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 7 l. n. 47/1985. Il diritto di proprietà e di abitazione, anche nella lettura dell’art. 1 del protocollo addizionale alla C.E.D.U., non è tutelato in termini assoluti e va contemperato con l’ordinato sviluppo del territorio, secondo criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità.

Il Fatto

Gli appellanti, comproprietari indivisi di un fondo con fabbricato nel Comune di Palermo, hanno impugnato l’atto con cui l’ente ha accertato l’inottemperanza a una precedente ingiunzione di demolizione e ha comunicato l’acquisizione al patrimonio comunale del lotto e del manufatto. In precedenza avevano ricevuto l’ordinanza di demolizione, avevano presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L.R. n. 47/1985, rigettata, e poi una nuova diffida a demolire.

Il TAR Palermo ha respinto il ricorso. Gli appellanti hanno dedotto la nullità o l’annullabilità del provvedimento di acquisizione per assenza di un valido atto presupposto, per difetto di corrispondenza tra opere ingiunte e opere acquisite, per l’estraneità della proprietaria non autrice dell’abuso e per violazione dei principi convenzionali in materia di proprietà.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. dichiara inammissibili le censure volte a contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione, perché già scrutinate in un separato procedimento definito con la sentenza del TAR Palermo n. 1985/2019, confermata in appello dalla sentenza del medesimo Consiglio n. 1309/2022 del 27 dicembre 2022. Da ciò deriva la legittimità ed efficacia dell’atto presupposto e del conseguente accertamento di inottemperanza.

Nel merito, il Collegio ritiene infondate le doglianze sulla pretesa mancata corrispondenza tra le opere descritte nelle ordinanze e quelle acquisite. Il provvedimento del 2016 ha correttamente individuato i beni acquisiti ipso iure, richiamando la diffida del 2006, il rigetto della sanatoria, una successiva segnalazione della Polizia Municipale relativa alla violazione dei sigilli e la seconda diffida comprensiva degli abusi ulteriori. La mancata corrispondenza esatta è attribuibile al comportamento degli appellanti, che hanno proseguito i lavori in spregio delle misure cautelari.

L’acquisizione non è nulla né per carenza di oggetto, essendo il bene ben definito, né per difetto assoluto di attribuzione, spettando al Comune la tutela dell’assetto del territorio. Il diniego di sanatoria e il conseguente ordine di demolizione riguardano opere realizzate senza titolo edilizio.

Quanto alla posizione della proprietaria, l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 individua come destinatari dell’ordine sia il proprietario sia il responsabile dell’abuso, considerando legittimati passivi i soggetti che hanno il potere di rimuovere l’abuso. Tale potere compete al proprietario in virtù del diritto dominicale, a prescindere dalla responsabilità. La doglianza convenzionale è infondata: il diritto di proprietà va contemperato con l’ordinato sviluppo del territorio e, nella specie, l’ordine è necessario attesa la natura del tutto abusiva dell’immobile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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