Parere ASL e prevalenza qualitativa in conferenza di servizi nel PAUR (TAR Campania n. 5431 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, il parere dell’Azienda sanitaria sulla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non esorbita dalle competenze dell’ente quando si fonda su valutazioni concrete di prevenzione igienico-sanitaria, distinte e ulteriori rispetto al giudizio di compatibilità ambientale. I pareri favorevoli espressi da altre amministrazioni in conferenza di servizi non assorbono né esauriscono le attribuzioni sanitarie, non essendo idonei a superare le valutazioni di segno opposto rimesse alle rispettive competenze. La prevalenza dei pareri contrari ex art. 14-ter della legge n. 241/1990 non risponde a un criterio numerico-quantitativo, ma a una misura qualitativo-sostanziale rapportata al peso dell’interesse tutelato nel caso concreto.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Comune di Marigliano presenta istanza di PAUR per una variante sostanziale, consistente nella costruzione di un nuovo edificio, nell’ampliamento delle categorie di rifiuti trattabili e nell’incremento della capacità di lavorazione. All’esito della conferenza di servizi, la Regione Campania adotta il decreto dirigenziale n. 136 del 19.6.2024, che nega l’autorizzazione sulla base della prevalenza dei pareri sfavorevoli.

In particolare, si esprimono in senso ostativo il Comune, l’ASL Napoli 3 Sud, l’UOD regionale e il rappresentante unico della Regione; sono invece favorevoli Arpac, Ente Idrico Campano, Città Metropolitana, Vigili del Fuoco e Rappresentante unico statale. La società impugna dinanzi al TAR, contestando tanto il parere comunale quanto quello sanitario, e deduce l’illegittimità derivata del parere regionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura del PAUR richiamando l’orientamento della Corte costituzionale n. 198/2018: il provvedimento unico non sostituisce i singoli titoli abilitativi, ma li ricomprende nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Il perno del procedimento resta il modulo della conferenza, sede decisoria in cui si confrontano gli interessi pubblici coinvolti.

Su questa base, il Collegio ritiene sufficiente il richiamo a Cons. Stato sez. V n. 3014/2019, reso in contenzioso analogo per un impianto della stessa area. Le ragioni ostative dell’ASL reggono autonomamente il diniego, anche prescindendo dal parere comunale. Il Tribunale esclude che l’ASL abbia invaso il campo urbanistico: le sue valutazioni non sono astratte o vaghe, ma concrete e funzionali alla prevenzione igienico-sanitaria.

Il TAR valorizza i dati oggettivi su cui poggia il parere negativo: la vicinanza ai centri abitati, la presenza di quattro impianti nel raggio di 150 metri, gli sforamenti registrati dalla centralina Arpac di San Vitaliano nel 2023, la ridotta distanza dalla prima falda. Tali elementi configurano un effetto cumulativo che lo studio di impatto ambientale non vale a neutralizzare. Il parere favorevole di Arpac non esime l’ASL dal valutare le ricadute sulla salute dei residenti.

Quanto al richiamo alla precedente sentenza TAR Campania sez. V n. 3086/2020, il Collegio lo reputa inconferente: quel giudizio riguardava profili diversi e un impianto non ancora interessato dalle modifiche oggi in contestazione. La Regione ha quindi operato un corretto contemperamento, applicando la prevalenza qualitativa degli interessi: non conta il numero dei pareri, ma il peso specifico dell’interesse tutelato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore delle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *