Divieto di bis in idem e trasferimento d’autorità dopo sospensione disciplinare (TAR Toscana n. 623 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità disposto nei confronti del militare al rientro dalla sospensione disciplinare non costituisce una seconda sanzione e non viola il divieto di bis in idem disciplinare, poiché risponde alla diversa finalità di verificare l’impiego del dipendente in relazione ai fatti che hanno determinato la sospensione. La circolare che impone la rivalutazione della posizione del militare riammesso in servizio abilita l’amministrazione a disporre il reimpiego in altra sede, senza che il parere contrario del comandante di reparto vincoli l’ufficio competente. Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale rientra nella categoria degli ordini militari e gode di ampia discrezionalità, non richiedendo una motivazione dettagliata. Il sindacato giurisdizionale si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio, restando escluse valutazioni di merito salvo ragioni discriminatorie, vessatorie o manifestamente illogiche. La migliore esplicitazione in giudizio delle ragioni del provvedimento non integra motivazione postuma quando le ragioni siano intuibili e non sia leso il diritto di difesa.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un centro addestramento, veniva sanzionato nel 2020 con la sospensione dal servizio per sei mesi per detenzione di sostanza stupefacente, a seguito di sequestro operato dai Carabinieri presso la sua abitazione.
Al rientro dalla sospensione, il Dipartimento impiego del personale del Ministero della Difesa disponeva il trasferimento d’autorità presso un’altra sede, contestualmente offrendo al militare la facoltà di presentare istanza per destinazioni alternative ritenute più favorevoli all’assistenza familiare. Il ricorrente impugnava il trasferimento e gli atti connessi davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione del bis in idem disciplinare, il difetto di motivazione, lo sviamento di potere e la contraddittorietà rispetto al parere del comandante di reparto, che non aveva ravvisato esigenze di trasferimento. Esperita l’istanza di trasferimento per altra sede, accolta con atti successivamente gravati con motivi aggiunti, la causa giungeva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo aggiunto, incentrati sulla pretesa duplicazione sanzionatoria. Il richiamo è all’art. 1371 del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie. La risposta del giudice è netta: sanzione disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale sono provvedimenti diversi, rispondono a finalità differenti e possono coesistere, perché il trasferimento non ha carattere punitivo ma è preordinato a ovviare a una situazione in cui la permanenza in una sede nuoce al prestigio dell’amministrazione, come si esprime l’art. 55, quarto comma, del d.P.R. n. 335 del 1982.
Il Collegio valorizza la direttiva P-001 ed. 2017, che impone al comandante di corpo di segnalare al DIPE il rientro del militare sospeso, indicando l’opportunità di confermarlo presso l’unità con esclusivo riferimento ai fatti che hanno determinato la sospensione. L’ufficio competente interviene solo quando ritenga necessario un reimpiego. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3771 del 2017, TAR Emilia-Romagna n. 735 del 2019, TAR Friuli Venezia Giulia n. 73 del 2020) conferma che la valutazione sull’incompatibilità scatta automaticamente al verificarsi del presupposto previsto dalla direttiva, escludendo lo sviamento di potere.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che il trasferimento per incompatibilità ambientale del militare rientra tra gli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse alla sede assume rilevanza di mero fatto e non richiede né motivazione particolare né comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato n. 7197 del 2023). Il sindacato resta circoscritto alla sussistenza della situazione di incompatibilità e alla proporzionalità del rimedio. Nel caso concreto il riferimento alla sospensione disciplinare e ai fatti che l’hanno giustificata è sufficiente, tanto più che il ricorrente ha partecipato al procedimento presentando osservazioni.
Il Collegio esclude poi che le precisazioni difensive dell’amministrazione integrino motivazione postuma, trattandosi di migliore esplicitazione di ragioni già implicite e intuibili (Cons. Stato n. 4610 del 2012, Cons. Stato n. 3376 del 2012). La destinazione del ricorrente al corso e l’idoneità medico-legale attengono a profili estranei alla valutazione del DIPE, mentre il parere del comandante di reparto non costituiva vincolo né aggravava l’onere motivazionale, spettando all’ufficio competente la decisione finale (Cons. Stato n. 2016 del 2016, Cons. Stato del 2017). Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto infondati e respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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