Accesso agli atti e cessazione della materia per sopravvenuta ostensione (TAR Puglia n. 298 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza all’obbligo di ostensione ex art. 116 cod. proc. amm., la sopravvenuta esibizione del documento richiesto determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., da preferire quale ragione più liquida di definizione del contenzioso. La declaratoria non elide il regolamento delle spese, che va effettuato secondo il principio di soccombenza virtuale. Grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare che il richiedente abbia già conseguito l’accesso al documento prima della proposizione del ricorso. In difetto di tale prova, le spese seguono la soccombenza sostanziale dell’ente resistente.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’accertamento del diritto di accesso alla copia non autentica della comunicazione di inizio dei lavori eseguiti in forza di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Grottaglie, già richiesta con istanza del 25.1.2024.
Il Comune si è costituito, sostenendo che il ricorrente avesse già avuto modo di accedere alla documentazione della pratica presso l’Ufficio Tecnico e che l’ostensione fosse già avvenuta in forza di un precedente provvedimento autorizzativo. La società controinteressata non si è costituita. All’udienza camerale la difesa del ricorrente ha confermato l’intervenuto soddisfacimento della pretesa, per effetto del deposito del documento nel fascicolo telematico dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione definitoria. La sopravvenuta produzione del documento richiesto, avvenuta nel fascicolo processuale dell’ente, integra la ragione più liquida di definizione del giudizio e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015, valorizzando esigenze di economia processuale rispetto a ogni altra questione.
La decisione muove dal rilievo che l’istanza ostensiva riguardava la comunicazione di inizio lavori relativa al permesso di costruire indicato e che tale comunicazione è stata effettivamente prodotta dall’amministrazione nel proprio fascicolo telematico. Tanto basta, secondo il Collegio, per dichiarare cessata la contesa ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza necessità di scrutinare nel merito la fondatezza originaria della pretesa.
Il passaggio centrale attiene alle spese. Il Comune aveva contestato in radice l’interesse del ricorrente, allegando un accesso già perfezionatosi in epoca anteriore. Il Tribunale verifica la circostanza e la ritiene non pienamente riscontrata: dall’atto comunale richiamato si evince unicamente l’ostensione di una copia del permesso di costruire con le relative tavole, non già l’avvenuto accesso alla connessa autorizzazione all’esecuzione dei lavori oggetto dell’istanza.
Su questa base il Collegio enuncia il criterio operativo: costituisce onere dell’amministrazione dimostrare l’intervenuto accesso del richiedente al documento in epoca antecedente alla proposizione del ricorso. Non essendo tale prova riscontrata, le spese sono poste a carico dell’ente resistente in applicazione del principio di soccombenza virtuale, con liquidazione in dispositivo e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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