Previdenza complementare comparto sicurezza: no alla legittimazione del singolo dipendente (TAR Toscana n. 1682 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’attuazione della previdenza complementare del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, i singoli dipendenti non sono titolari di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile. La legittimazione a far valere l’inadempimento dell’obbligo di avviare le procedure di negoziazione e concertazione spetta in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza. Il dipendente è portatore di un interesse solo indiretto e riflesso, essendo destinatario delle misure da adottare ma non titolare del potere di partecipare al procedimento. Le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, poiché la materia è rimessa alla contrattazione collettiva o alla concertazione, senza termini di attuazione. La domanda risarcitoria fondata sulla medesima inerzia è conseguentemente inammissibile.
Il Fatto
Numerosi appartenenti al comparto sicurezza convenivano davanti al TAR Toscana il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia e l’INPS per ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata istituzione della previdenza complementare. Assumevano che il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, disposto dalla legge n. 335/1995, avrebbe dovuto essere accompagnato dall’avvio delle procedure di concertazione previste dall’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e che tali procedure non erano mai state attivate.
I ricorrenti non specificavano la rispettiva posizione lavorativa. Si costituivano i due Ministeri e l’INPS, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, con le altre parti resistenti, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione dell’Istituto di previdenza. Le procedure di negoziazione e concertazione per l’istituzione di forme pensionistiche integrative del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico non coinvolgono l’INPS. Nell’inerzia delle parti chiamate al confronto negoziale, l’Istituto non può modificare unilateralmente i meccanismi di computo delle prestazioni né destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi non ancora costituiti. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 3074 del 2023.
È poi fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa ormai costante in materia, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 7023 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 8440 del 2021. I dipendenti destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile. La legittimazione appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per le forze di polizia ad ordinamento civile, e ai comitati centrali di rappresentanza, per le forze ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate.
La disciplina legislativa attribuisce la materia alla contrattazione e alla concertazione, sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli. I dipendenti non possono intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni affidate alla contrattazione collettiva, come avviene per gli aumenti retributivi o la rimodulazione dell’orario. Essi sono destinatari di un atto di natura normativa, volto a disciplinare una serie indeterminata di rapporti, ma non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama ancora Cons. Stato n. 8440 del 2021: il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere e la materia non è soggetta a termini di attuazione. L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 conferma che le forme pensionistiche complementari per il pubblico impiego sono istituite mediante i contratti collettivi o, per il personale di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo i rispettivi ordinamenti o mediante accordi tra i dipendenti promossi dalle loro associazioni.
Il TAR esclude infine che possano giovare i precedenti invocati dai ricorrenti. La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Puglia, n. 207/2020 è stata riformata in appello, sulla scorta di Cass. civ., sez. un., n. 22807 del 2020, che si è pronunciata solo sulla giurisdizione senza statuire sul merito. Previo riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dell’INPS, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.