Potere vincolato di prima rafferma per imputato di delitto non colposo (Cons. Stato n. 9256 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prima rafferma biennale dei volontari in ferma prefissata quadriennale, la previsione che considera ostativo lo status di imputato per delitto non colposo non anticipa un giudizio di colpevolezza e non viola l’art. 27 Cost., trattandosi di materia concorsuale in cui il legislatore può non irragionevolmente valorizzare la pendenza del procedimento penale. La novella recata dalla legge n. 119/2022 non si applica ai fatti anteriori, in virtù del principio tempus regit actum e in assenza di clausola di retroattività, né può essere usata per alterare la portata del quadro previgente mediante un’ermeneutica manipolativa. Il potere esercitato dall’amministrazione militare è vincolato, con la conseguenza che la valutazione di legittimità va condotta alla stregua della disciplina vigente al momento dell’adozione degli atti contestati.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito con il grado di caporal maggiore, presentava domanda di prima rafferma biennale. Il Ministero della difesa respingeva l’istanza e lo poneva in congedo illimitato, applicando l’art. 954, comma 3-bis, del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale del 23 aprile 2015, perché l’interessato risultava imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.
Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, censurando anche le disposizioni regolamentari che richiedono l’assenza di rinvii a giudizio o di ammissione a riti alternativi. Con motivi aggiunti contestava il diniego di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e chiedeva il risarcimento del danno. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese. Proponeva quindi appello, chiedendo anche il rinvio dell’udienza in attesa della definizione del processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare la richiesta di rinvio: la definizione del giudizio penale non è certa nel quando e, in via assorbente, un esito favorevole non inciderebbe in modo sostanziale sull’esito del giudizio amministrativo. Passa poi al merito e rigetta l’unico motivo composito.
Il fulcro è la dedotta applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 119, che ha modificato il codice dell’ordinamento militare consentendo la permanenza in ferma volontaria fino alla conclusione del procedimento penale. Per il Consiglio di Stato l’istanza è infondata: in virtù del principio tempus regit actum, e in assenza di espressa clausola di retroattività, la legittimità dell’azione amministrativa si valuta alla stregua del quadro vigente al momento dell’adozione degli atti. Il nuovo assetto non può essere utilizzato per alterare la portata di quello precedente, che, essendo univoco, non tollera un’attività ermeneutica manipolativa in funzione di un’omogeneizzazione non voluta dal legislatore.
La disciplina applicabile non contrasta con l’art. 27 Cost.: si verte in materia concorsuale, dove il legislatore non anticipa un giudizio di colpevolezza, ma prevede in modo non irragionevole che lo status di imputato — e non quello di mero indagato — sia ostativo alla prima rafferma. L’amministrazione ha quindi esercitato un potere vincolato, avendo accertato che al momento della domanda l’interessato non possedeva il requisito prescritto, essendo raggiunto da decreto di citazione diretta a giudizio.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ai militari dell’Arma dei carabinieri, la Corte la ritiene infondata: si tratta di scelta legislativa differenziale, poi omogeneizzata, riferita a situazioni con tratti di diversificazione, non sindacabile in punto di legittimità costituzionale. Le censure sulla pretesa erroneità della sentenza penale sono inconferenti, perché esula dal potere del giudice amministrativo valutarne la correttezza e perché l’esclusione dipende dalla qualifica di imputato, non dalla condanna: un’eventuale assoluzione non eliderebbe il fatto storico, potendo semmai consentire la riammissione ai sensi dell’art. 704, comma 1-bis, del d.lgs. n. 66/2010, vigente ratione temporis.
All’accertata legittimità dell’azione amministrativa consegue il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza del presupposto pregiudiziale. Le spese del grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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