Sospensione cautelare del consulente finanziario: il ricorso diventa improcedibile se la misura ha già esaurito i suoi effetti (TAR Lazio n. 12385 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario, adottato ai sensi dell’art. 7-septies, comma 2, TUF, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, alla data della decisione, la misura abbia già esaurito i propri effetti, non potendo l’annullamento produrre alcuna utilità per il ricorrente. L’eventuale interesse morale o reputazionale non è sufficiente a sorreggere l’interesse alla decisione di merito, in assenza di specifica allegazione. Il provvedimento sanzionatorio cautelare, connotato da discrezionalità amministrativa assai lata, è censurabile solo per vizi macroscopici di evidente errore di fatto, illogicità intrinseca, sproporzionalità e irragionevolezza.
Il Fatto
Un consulente finanziario impugnava la delibera con cui l’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari aveva disposto la sua sospensione cautelare dall’attività per la durata di un anno. La misura era stata adottata a seguito della pendenza di un procedimento penale a suo carico. Nel ricorso, l’interessato deduceva un unico motivo, articolato in tre profili: la mancata valutazione dei reati ascritti, la violazione del diritto di difesa per mancata concessione del termine per controdedurre, l’eccessivo lasso di tempo tra l’assunzione della qualità di imputato e l’avvio del procedimento, e la violazione del principio di proporzionalità.
L’istanza cautelare era stata respinta sia in primo grado che in appello dal Consiglio di Stato. All’udienza pubblica, il Collegio sollevava d’ufficio la questione della sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il provvedimento impugnato, notificato il 16 aprile 2025, aveva già esaurito i propri effetti alla data della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di sospensione, avente durata annuale, era stato notificato il 16 aprile 2025 e, pertanto, aveva ormai esaurito i propri effetti. L’annullamento dell’atto non sarebbe stato più idoneo a produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha inoltre precisato che la parte ricorrente, non avendo depositato memorie, non aveva allegato la sussistenza di un interesse di natura morale o reputazionale che potesse comunque sorreggere l’interesse alla decisione nel merito.
In ogni caso, il Collegio ha ritenuto il ricorso comunque infondato nel merito. Ha innanzitutto evidenziato che la pendenza del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano non era stata oggetto delle valutazioni alla base del provvedimento impugnato, essendo emersa solo successivamente la pendenza di altro procedimento dinanzi al Tribunale di Roma. Ne conseguiva l’infondatezza dei rilievi relativi alla mancata valutazione dei reati ascritti.
Quanto al lamentato eccessivo lasso di tempo, il Tribunale ha condiviso la ratio decidendi dell’ordinanza del Consiglio di Stato, rilevando che il periodo di tredici mesi intercorrente tra la comunicazione dell’assunzione della qualità di imputato e l’avvio del procedimento era giustificato dall’esigenza dell’amministrazione di acquisire elementi istruttori. Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 153 del Regolamento intermediari per la comunicazione da parte del consulente non poteva essere interpretato come termine perentorio per l’azione amministrativa.
In ordine alla proporzionalità, il Collegio ha ribadito che i provvedimenti di sospensione cautelare sono connotati da discrezionalità amministrativa assai lata e sono sindacabili solo in presenza di vizi macroscopici, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva valutato le circostanze esimenti dedotte dal ricorrente — la risalenza nel tempo e il carattere circoscritto della platea delle persone offese — ritenendole recessive rispetto alla gravità delle ipotesi di reato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile e comunque respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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