Il principio di equivalenza non si estende ai punteggi premiali tabellari (TAR Calabria n. 2058 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 opera sui requisiti minimi di partecipazione e non sui criteri di attribuzione di punteggi premiali. Quando la lex specialis prevede un criterio tabellare fondato sulla rigida alternativa “sì/no”, la stazione appaltante si autovincola e la commissione può solo verificare la sussistenza delle condizioni tecniche previste, senza spazio per valutazioni di equivalenza funzionale. Diversamente si annullerebbe la distinzione tra requisiti minimi di ammissibilità e criteri premiali, con lesione della par condicio tra concorrenti.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha indetto una gara per la fornitura di attrezzature destinate al blocco operatorio di un presidio ospedaliero, divisa in due lotti, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023. All’esito delle valutazioni tecniche ed economiche la gara è stata aggiudicata alla medesima società per entrambi i lotti.

La ricorrente, classificatasi al terzo posto nel lotto 1 e al secondo nel lotto 2, ha chiesto il riesame dei punteggi. Dopo un primo annullamento per difetto di motivazione, la commissione ha confermato i punteggi con una nuova determinazione, motivando l’applicazione del principio di equivalenza in ragione dello scostamento minimo delle caratteristiche tecniche offerte. La ricorrente ha impugnato la conferma e l’aggiudicazione, chiedendo l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha riunito i giudizi per connessione soggettiva e oggettiva e ha scrutinato parallelamente i motivi concernenti i criteri tabellari applicati dalla commissione. La questione centrale riguarda i limiti del principio di equivalenza quando la legge di gara attribuisca un punteggio premiale al concorrente che offra condizioni migliorative rispetto ai requisiti minimi.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la conformità dell’offerta va valutata in senso sostanziale e funzionale e la commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita. Tuttavia precisa che il principio risponde al favor partecipationis e all’esigenza di conseguire la miglior prestazione: esso opera sui requisiti minimi, funzionali alla partecipazione, e non può estendersi ai criteri premiali.

La distinzione è netta: i requisiti minimi delimitano la soglia di accesso alla competizione, i criteri premiali misurano il valore aggiunto dell’offerta rispetto a tale soglia. Riconoscere all’equivalenza funzionale la capacità di generare il punteggio premiale attribuirebbe un vantaggio identico a chi possiede una soluzione diversa da quella richiesta rispetto a chi possiede esattamente la soluzione descritta dalla lex specialis, con lesione della par condicio e perdita della funzione selettiva del punteggio tabellare.

Applicando tale regola, il Tribunale rileva che per il lotto 1 il capitolato prevedeva un punteggio premiale per la sterilizzatrice con camera “da almeno 450 lt”, mentre le offerte presentavano camere di 441 e 434 lt. Per il lotto 2 era richiesto un “touch screen 4,3 grafico multicolore bilaterale”, mentre l’aggiudicataria ha offerto un display da 3,5″. La commissione aveva considerato tali caratteristiche equivalenti per la minimalità dello scostamento e la non incidenza funzionale. Il Collegio ritiene però che, trattandosi di punteggio premiale e non di requisito minimo, la commissione fosse tenuta ad applicare rigidamente il criterio binario: in assenza delle caratteristiche richieste alcun punteggio aggiuntivo poteva essere riconosciuto.

La sottrazione dei punteggi illegittimamente attribuiti risulta sufficiente a sovvertire la graduatoria in favore della ricorrente, considerato il divario complessivo tra le offerte. I ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento delle aggiudicazioni impugnate e obbligo di riprovvedere, assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione e della società aggiudicataria, nulla disponendosi nei confronti della seconda classificata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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