Accesso difensivo respinto se il nesso con la lite è solo ipotizzato (TAR Calabria n. 2060 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso assicura trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, indipendentemente dalla lesione in concreto di una posizione soggettiva. L’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni su cui incide l’attività amministrativa. Presupposto indispensabile dell’accesso difensivo ex artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990 è il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale da tutelare. L’amministrazione non può sindacare la fondatezza delle azioni che l’istante intende intraprendere, ma questi deve allegare elementi chiari e concreti dell’astratto interesse che collega la domanda ai documenti. Il diniego è legittimo quando il collegamento è solo ipotizzato.
Il Fatto
La società ricorrente, originaria assegnataria di un appalto per lavori di valorizzazione del centro storico, ha subito la risoluzione contrattuale disposta dall’amministrazione comunale per presunto grave inadempimento. I lavori residui sono stati poi affidati a una società controinteressata. Con delibera di Giunta l’Ente ha approvato una perizia di variante in corso d’opera, con un significativo incremento dell’importo contrattuale in favore del nuovo appaltatore.
Ritenendo tale circostanza essenziale per la tutela delle proprie ragioni avverso la risoluzione, la società ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 per ottenere copia della documentazione relativa alla perizia. Il Comune ha respinto l’istanza, assumendo la carenza di un interesse diretto, concreto e attuale. La società ha impugnato il diniego denunciando la violazione degli artt. 22 e 24 legge n. 241/1990 e chiedendo la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’interesse all’accesso come bene della vita autonomo. Richiamando il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2020, n. 4930, il Tribunale osserva che la tutela dell’accesso opera a prescindere dalla lesione concreta di una posizione giuridica soggettiva, in quanto il sistema antecedente alla legge n. 241/1990 era fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti.
Su questa premessa si innesta la disciplina dell’accesso difensivo. Il Collegio ribadisce che presupposto indispensabile è l’esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare. L’amministrazione non può sindacare la fondatezza o la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere: è sufficiente che questi fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta l’astratto interesse che collega la domanda ai documenti. Il riferimento è al precedente TAR Calabria, Sez. I, 17 aprile 2023, n. 604.
Applicando tale regola alla fattispecie, il Tribunale esclude che sussista un evidente e apprezzabile collegamento tra la posizione soggettiva dell’istante e gli atti richiesti. Per un verso, la risoluzione contrattuale è di molto antecedente alle varianti tecniche e involge i lavori residui dell’appalto, ormai affidati ad altro operatore. Per altro verso, l’asserita correlazione con il grave inadempimento imputato alla deducente è meramente allegata e ipotizzata, priva di riscontro concreto.
Il Collegio aggiunge un’ulteriore considerazione di carattere processuale: gli atti in esame potranno essere acquisiti dal giudice ordinario in pendenza della controversia civile, laddove l’organo giudicante li ritenga funzionali alla definizione della causa. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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