La contribuzione figurativa da mobilità necessaria per l’accesso anticipato alla pensione non è neutralizzabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19467 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia, i contributi figurativi da mobilità acquisiti nell’ultimo quinquennio che concorrano a integrare il requisito contributivo minimo per l’accesso al trattamento pensionistico non possono essere neutralizzati sol perché compromettono il livello della prestazione già virtualmente maturata. Non è consentito far valere detta contribuzione per l’anticipata maturazione del diritto alla pensione e, al contempo, non tenerne conto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile. Il principio di neutralizzazione opera solo per la contribuzione successiva alla maturazione del diritto, sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa.

Il Fatto

Un lavoratore, ammesso alla procedura di mobilità, aveva ottenuto l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia in deroga ai requisiti anagrafici ordinari, grazie all’accredito della relativa contribuzione figurativa. In sede di liquidazione del trattamento, l’istituto previdenziale aveva computato i periodi di mobilità, determinando una prestazione meno favorevole rispetto a quella che sarebbe derivata dalla loro esclusione dal calcolo della retribuzione pensionabile.

Il lavoratore aveva pertanto agito in giudizio per ottenere la neutralizzazione dei periodi di mobilità, invocando il principio secondo cui la contribuzione successiva alla maturazione del diritto a pensione non può ridurre la prestazione già maturata. La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato la domanda, richiamando il precedente di cui alla sentenza n. 21678 del 2018 della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha disatteso il ricorso, incentrato su un’unica e complessa censura di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, confermando l’impostazione della sentenza impugnata. Il ricorrente deduceva che i periodi di minore retribuzione correlati alla mobilità non sarebbero stati necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima e che la loro inclusione nel calcolo avrebbe indebitamente ridotto il trattamento pensionistico.

La Corte ha ricostruito il quadro dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di neutralizzazione. Il giudice delle leggi ha costantemente affermato che, quando il lavoratore possiede i requisiti per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata, essendo irragionevole che a maggior lavoro e maggior apporto contributivo corrisponda una pensione più bassa (sentenze n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995). Tale principio, di valenza generale, prescinde dalla natura della contribuzione versata, sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa (sentenza n. 82 del 2017 e n. 198 del 2023).

Tuttavia, la Corte ha precisato che tale principio non opera nel caso in cui la contribuzione da mobilità sia stata determinante per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico. Richiamando la sentenza n. 21678 del 2018, il Collegio ha osservato che i contributi figurativi da mobilità che concorrono a integrare il requisito contributivo minimo non possono essere neutralizzati, poiché la decorrenza del trattamento di vecchiaia trova imprescindibile fondamento nell’intervenuta ammissione alla mobilità.

Nella fattispecie, la Corte di merito aveva accertato che era proprio l’ammissione alla procedura di mobilità ad aver determinato l’accesso anticipato alla pensione, in deroga alle regole ordinarie sull’età anagrafica. Senza quel periodo il lavoratore non avrebbe maturato il diritto al trattamento e, pertanto, non può risultare ambivalente la circostanza: conservare gli effetti dell’ammissione alla mobilità per il più precoce accesso alla pensione ma, al contempo, eliminare il predetto periodo ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile. Il principio di neutralizzazione non può essere invocato per ottenere un vantaggio contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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