Sponsorizzazioni e inerenza dei costi: la presunzione di deducibilità non opera per le società non dilettantistiche (Cass. civ. n. 7216/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 opera esclusivamente in presenza dei presupposti normativi, tra i quali la qualifica di società sportiva dilettantistica del soggetto sponsorizzato. Qualora tale requisito manchi, il contribuente è onerato della prova dell’effettività e dell’inerenza dei costi, secondo le regole generali di cui all’art. 109 del TUIR.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate disconosceva la deducibilità di costi, tra cui quelli per sponsorizzazione di una compagine sportiva (s.r.l.) e per servizi pubblicitari (presso un aeroporto e su una rivista). La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma parziale della decisione di primo grado, confermava l’indeducibilità delle spese di sponsorizzazione e di quelle pubblicitarie. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, affermando che la presunzione assoluta di inerenza di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 (che esclude ogni valutazione sull’inerenza e congruità della spesa) opera solo in presenza di tutti i presupposti normativi, e in particolare della qualifica di società sportiva dilettantistica del beneficiario. Poiché, nel caso di specie, la s.r.l. non era un’associazione sportiva dilettantistica, la presunzione non poteva operare, e il contribuente era tenuto a provare l’effettività e l’inerenza dei costi, onere non assolto.

La Corte ha invece accolto parzialmente il secondo motivo, che censurava il rigetto della deducibilità delle spese pubblicitarie (servizi aeroportuali e rivista). I giudici di legittimità hanno rilevato un vizio di motivazione apparente nella sentenza della CTR, la quale, nel negare l’effettività di tali spese, si era limitata ad affermazioni apodittiche e generiche (“non risulta aver presentato documentazione”), senza esaminare la documentazione prodotta dalla società (es. attestazione dell’ente aeroportuale, pubblicazione della rivista). La Cassazione ha quindi cassato la sentenza su questo punto, con rinvio per un nuovo esame.

I restanti motivi di ricorso sono stati rigettati: il terzo, relativo ai costi infragruppo, in quanto la CTR aveva correttamente ritenuto non provata l’utilità per la beneficiaria; il quarto, sulla sottofatturazione di prestazioni al socio, in quanto il Fisco può legittimamente determinare il corrispettivo in base al valore normale di mercato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, anche in presenza di un corrispettivo pattuito inferiore.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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