Improcedibile l’ottemperanza al giudicato caducato dal Consiglio di Stato (TAR Lombardia n. 1182 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riforma, in sede di appello, della sentenza amministrativa di cui si chiede l’ottemperanza determina l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza, per venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito. Il giudicato formatosi sul rapporto specifico preclude ogni ulteriore attività interpretativa volta a ricostruire il diritto sostanziale nel frattempo negato dal giudice dell’impugnazione. Il metodo tariffario rifiuti (MTR-2), secondo la lettura del giudice di appello, non consente di riconoscere al gestore un corrispettivo superiore a quello di aggiudicazione, operando il price cap esclusivamente a favore degli utenti. Il ricorso per ottemperanza diviene quindi privo di oggetto, non residuando alcun obbligo di conformazione in capo all’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio integrato di igiene urbana di un Comune, in forza di un affidamento aggiudicato nel 2020 e con durata fino al 31 dicembre 2025. Il capitolato speciale prevedeva, quale unico meccanismo di rivalutazione del corrispettivo, l’applicazione dell’indice ISTAT, escludendo la revisione dei costi unitari di smaltimento e trattamento. La ricorrente ha sostenuto che i prezzi offerti in gara non garantissero l’equilibrio economico-finanziario della gestione e che a tale equilibrio si dovesse pervenire applicando il MTR-2 stabilito dall’ARERA.
Con sentenza n. 636 del 15 luglio 2024 il TAR aveva accolto la tesi della ricorrente, affermando che l’obbligo di applicare il metodo tariffario impone il superamento del corrispettivo contrattuale e invitando il Comune a rivedere il PEF, valorizzando i soli costi efficienti. Il Comune, con determinazioni dirigenziali successive, ha confermato i piani economici elaborati da consulenti esterni, ritenendo insussistenti costi efficienti idonei a incrementare il canone. Da qui il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto la portata del giudicato precedente e le condizioni individuate in sede cautelare per l’incremento del corrispettivo: la sussistenza di maggiori costi riferibili al servizio, il loro carattere efficiente e la necessità dell’aumento per garantire la sostenibilità della gestione. Su tali basi il Comune, in esecuzione, aveva confermato i PEF, ritenendo che l’adeguamento ISTAT riconosciuto alla ricorrente superasse l’incremento medio dei costi rilevato nel benchmark territoriale.
La decisione ruota però attorno a una sopravvenienza decisiva. La sentenza n. 636/2024 è stata annullata dal Consiglio di Stato n. 9257 del 25 novembre 2025, che, sulla scia della sentenza n. 6466 del 22 luglio 2025, ha affermato una regola opposta: la disciplina del MTR-2 non può condurre a riconoscere al gestore un corrispettivo superiore a quello di aggiudicazione, poiché il price cap opera a senso unico, a favore degli utenti. L’unico strumento a tutela del gestore, in presenza di circostanze eccezionali, resta la revisione dei prezzi nei limiti consentiti dal legislatore.
Il Tribunale prende atto che la caducazione della sentenza di primo grado elimina l’utilità di una pronuncia di merito: se alla ricorrente non è più riconosciuto, neppure astrattamente, il diritto di ristabilire l’equilibrio attraverso l’inserimento in tariffa dei costi efficienti, non vi sono i presupposti per verificare l’efficienza dei costi né la correttezza del benchmark. Il Collegio esamina anche l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025, che ha ribadito la necessità di condizioni economiche sostenibili nel servizio idrico integrato, ma osserva che tale pronuncia non affronta espressamente la questione del gestore aggiudicatario di gara e, in ogni caso, nessuna interpretazione potrebbe superare il giudicato formatosi sul rapporto specifico.
Il ricorso per ottemperanza è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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