Gazebo su suolo vincolato: struttura chiusa e non amovibile, serve l’autorizzazione paesaggistica (TAR Toscana n. 1392 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gazebo che realizza uno spazio chiuso mediante tende laterali a caduta e che, per caratteristiche strutturali, dimensioni e localizzazione, non è facilmente amovibile non rientra tra le installazioni esterne escluse dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A17 dell’allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Esso va inquadrato tra le verande e strutture poste all’esterno (dehors) del punto B26 dell’allegato B al medesimo decreto, soggette a procedura semplificata e non a esonero. La ratio di semplificazione del regolamento consente di alleggerire il procedimento per gli interventi di minore impatto, ma non di sottrarli alla previa verifica di compatibilità della Soprintendenza, specie in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Il parere negativo vincolante dell’organo competente rende il diniego comunale non diversamente configurabile e non vizia la motivazione per omessa valutazione degli apporti endoprocedimentali.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale che esercita attività di pizzeria e gelateria ha chiesto al Comune la revisione della precedente autorizzazione paesaggistica, per trasformare da stagionale a permanente, con durata quinquennale, l’installazione di un gazebo a servizio dell’esercizio sul lungomare. Il Comune ha rigettato l’istanza ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, dopo aver acquisito il parere negativo della Soprintendenza.
Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Toscana con tre motivi: l’esonero da autorizzazione ai sensi del punto A17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017; il difetto di motivazione per mancato esame delle osservazioni procedimentali; la disparità di trattamento rispetto alle altre attività della zona. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica alla Soprintendenza e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Ha inoltre respinto l’istanza istruttoria di acquisizione di tutti gli atti del procedimento, considerando la causa matura per la decisione.
Sul primo motivo, il TAR ha escluso che il gazebo rientri tra le ipotesi tassative del punto A17 dell’allegato A. Dalla documentazione e dal materiale fotografico emerge che la struttura realizza uno spazio chiuso per effetto degli elementi di riparo laterale costituiti dalle tende a caduta tipo “Cristal” e si atteggia a manufatto non facilmente amovibile, valutate caratteristiche strutturali, dimensioni e localizzazione. Lo stesso ricorrente, del resto, aveva presentato istanza ai sensi dell’allegato B, punto 26.
Il gazebo è stato quindi inquadrato tra le verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors) del punto B26 dell’allegato B, soggette alla procedura semplificata del Capo II del d.P.R. n. 31/2017. La ratio di semplificazione del regolamento non consente di esonerare l’intervento dalla previa verifica di compatibilità della Soprintendenza, tanto più che il manufatto è collocato in zona soggetta a vincolo ai sensi del D.M. 20.09.1962 e in area tutelata ope legis ex art. 142, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.
Il Collegio ha poi giudicato il parere della Soprintendenza immune da vizi di manifesta illogicità, avendo lo stesso rilevato l’interruzione della percezione delle caratteristiche paesaggistiche, l’alterazione dei coni visivi, la non armonicità per forma e dimensioni e l’interferenza negativa con le visuali panoramiche.
Sul secondo motivo, il TAR ha escluso il vizio procedurale: sia il provvedimento sia il parere richiamano espressamente le osservazioni del ricorrente e il parere negativo vincolante rende evidente che il contenuto del diniego non avrebbe potuto essere diverso. Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il vizio è configurabile solo in presenza di situazioni perfettamente identiche, non allegate né provate, e ha aggiunto che l’eventuale presenza di altre strutture non compatibili non giustificherebbe comunque l’autorizzazione in violazione di legge. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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