Informativa antimafia fondata su quadro indiziario complessivo e non atomistico (TAR Calabria n. 2174 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia è misura preventiva che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su un quadro indiziario complessivo, valutato non in ottica atomistica ma nella sua prospettiva unitaria. È sufficiente la ragionevole prognosi, secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività di impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla consorteria mafiosa. Il potere del Prefetto è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità in relazione ai fatti accertati. Gli elementi sopravvenuti all’adozione del provvedimento non incidono sul giudizio di illegittimità valutato ora per allora.

Il Fatto

Una società già destinataria in passato di provvedimento interdittivo impugna davanti al TAR Calabria l’informativa antimafia adottata dal Prefetto di Vibo Valentia nell’aprile 2021, unitamente agli atti del procedimento, denunciando violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 ed eccesso di potere. Resiste il Ministero dell’Interno con la Prefettura, chiedendo la reiezione.

La ricorrente contesta la rilevanza dei singoli elementi posti a base del provvedimento: frequentazioni dei componenti della compagine societaria, menzione negli atti di un procedimento penale, preteso centro di interessi con altra società, vicende dell’appalto e assunzione di soggetti legati a esponenti di cosche. In via cautelare la tutela è stata respinta per carenza di fumus boni iuris. In vista dell’udienza la società documenta il positivo esito del controllo giudiziario cui è stata ammessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa in materia (Cons. Stato, Sez. III, n. 256 del 2017): l’interdittiva non necessita di accertamenti penali definitivi, potendo sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari, anche risalenti nel tempo, da valutarsi nel loro insieme. Non è richiesto un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello dell’appartenenza mafiosa.

Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che l’informativa si fondi su un ampio e solido compendio di elementi. Assume pregnanza la pluralità di frequentazioni dei componenti societari con soggetti controindicati per associazione mafiosa, usura ed estorsione, rilevando la provenienza e l’ambiente criminale dei frequentati (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 6123 del 2023). Rilievo ha anche l’individuazione della ricorrente quale società referente per interventi edilizi riconducibili a un esponente criminale.

Il Collegio valorizza poi il subappalto della commessa disposto da altra società esposta a infiltrazione, da cui emerge la sostanziale identità del centro di interessi, confermata dall’ubicazione della sede e dalla presenza della documentazione fiscale presso l’abitazione dei soci. Non convince la tesi della non rimproverabilità dei rapporti con l’allora amministratore: il contrasto verteva su dissidi economici e non integra self cleaning; neppure la cessazione dei rapporti di lavoro con soggetti ricollegati alle cosche assume valore, derivando da scadenze fisiologiche, dimissioni e licenziamento per giustificato motivo.

Quanto all’ammissione al controllo giudiziario, il TAR ne afferma l’autonomia rispetto all’interdittiva e rileva che essa è comunque sopravvenuta al provvedimento, sicché il suo buon esito resta esterno al compendio istruttorio. Gli elementi sopravvenuti, compresa la revoca dell’avviso orale e la chiusura positiva del controllo, non rivestono decisiva rilevanza ai fini del giudizio ora per allora. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *