Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 2176 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, divenuto esecutivo, quando la pubblica amministrazione resti inerte dopo il decorso del termine di moratoria. L’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. impone di fissare un termine per l’adempimento e consente di nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A tal fine la regola dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per i decreti decisori in materia di equa riparazione, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1136 del 1.12.2016, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. Il medesimo giudice emetteva poi decreto ingiuntivo n. 152/2023, dichiarato esecutivo, con il quale ingiungeva all’amministrazione di pagare immediatamente la somma di € 15.479,76 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora e spese.
Nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 3 gennaio 2024, il Ministero restava inerte. Il ricorrente proponeva quindi azione di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione permane. Su questa base l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento.
Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto ingiuntivo divenuto esecutorio secondo le prescrizioni in esso contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura del ricorrente. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione di adeguare la propria attività al giudicato formatosi sulla pretesa retributiva.
In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvede su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, è dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ma il Tribunale ne afferma l’applicazione per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.
Nota della Redazione
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