Parere Comitato minori stranieri acquisibile d’ufficio dalla P.A. (TAR Veneto n. 346 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato non può fondarsi sull’omessa produzione, da parte dell’istante, del parere del Comitato per i minori stranieri. Il parere costituisce fase endoprocedimentale facente capo all’Amministrazione procedente e non formalità posta a carico del richiedente, sicché il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisirlo d’ufficio in applicazione del principio inquisitorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Parimenti illegittimo è il diniego che ometta di verificare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno diverso, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, e di valutare i nuovi elementi sopraggiunti idonei al rilascio, ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva ingresso in Italia nell’agosto 2021 in età minore, veniva collocato presso una comunità di accoglienza e otteneva un permesso di soggiorno per minore età con scadenza a novembre 2021. Prima della scadenza chiedeva la conversione in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione, ex art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. Il procedimento, avviato presso una Questura, passava a un’altra Questura per il trasferimento del ricorrente.
Con nota dell’ottobre 2022 l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi, lamentando la mancata produzione del parere del Comitato per i minori stranieri. Con provvedimento dell’ottobre 2024, notificato nel dicembre 2024, il Questore rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo, ovvero di un permesso per protezione speciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’Amministrazione ha disatteso l’ordine di riesame già impartito con l’ordinanza n. 115/2025, con cui era stata sospesa l’efficacia del diniego e disposto che l’Amministrazione si rideterminasse entro trenta giorni. Nessun atto comprovante il riesame è stato versato in giudizio.
Nel merito, il primo motivo è infondato. In ossequio al principio tempus regit actum, ogni fase del procedimento, compresa quella decisoria, è disciplinata dalle norme vigenti al momento del suo compimento. Poiché alla data del preavviso di rigetto era già in vigore la disciplina che ha soppresso i periodi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 che escludevano il rilievo del parere, l’Amministrazione correttamente ha ritenuto necessaria l’acquisizione del parere favorevole del Comitato.
È invece fondato il secondo motivo. Il parere richiesto dalla norma costituisce presupposto per il rilascio del titolo, ma non grava sull’istante. Il dato testuale non indica alcun onere di produzione a carico del richiedente, sicché opera il principio inquisitorio che permea l’agire amministrativo, ulteriormente corroborato dall’art. 16 legge n. 241/1990, secondo cui gli organi consultivi rendono i pareri richiesti dagli uffici pubblici. Nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa di merito e una precedente pronuncia del medesimo Tribunale. È quindi illegittimo il diniego fondato sulla mancata esibizione del parere, incombendo sull’Amministrazione l’onere di acquisirlo d’ufficio.
Il provvedimento è illegittimo anche là dove imputa al ricorrente una condotta elusiva della normativa sull’ingresso per motivi di lavoro. Tali elementi sintomatici devono essere dimostrati mediante puntuale riscontro in atti, assente nel caso concreto. Non può neppure imputarsi al ricorrente di non avere partecipato attivamente al procedimento, poiché egli ha prodotto documentazione comprovante le richieste rivolte all’autorità preposta per ottenere il parere.
È fondato il terzo motivo. L’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione di valutare la possibilità di concedere un titolo per motivo diverso da quello indicato, evenienza non verificata. Il Collegio considera inoltre che il contratto di apprendistato qualificante, sopraggiunto successivamente alla domanda, avrebbe dovuto essere valutato ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è accolto con annullamento del diniego e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, tenuta ad acquisire d’ufficio il parere entro trenta giorni. Non è accolta la domanda di condanna al rilascio del permesso, residuando adempimenti istruttori ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nota della Redazione
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