Danno all’immagine e da disservizio del funzionario corrotto: rigetto dell’appello (Corte dei Conti Sez. I App. n. 13 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per il delitto di corruzione propria, previsto dall’art. 319 cod. pen., accertato a carico del dipendente pubblico, produce effetti vincolanti nel giudizio contabile ai sensi dell’art. 651, primo comma, cod. proc. pen., rendendo incontestabili i fatti in essa accertati, ferma restando la libera valutazione della sussistenza e dell’ammontare del pregiudizio erariale. Il danno all’immagine e al prestigio dell’Amministrazione può essere quantificato in via presuntiva nel doppio delle utilità illecitamente percepite, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, salva prova contraria. Il concorso colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ. è escluso quando la condotta dolosa e fraudolenta del dipendente si atteggi a causa esclusiva del pregiudizio.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio aveva condannato una funzionaria istruttoria dell’Ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno a risarcire il danno cagionato all’Amministrazione di appartenenza, a titolo di dolo, per complessivi euro 140.216,38: euro 98.000,00 per danno all’immagine ed euro 42.216,38 per danno da disservizio, oltre interessi e spese.
Le indagini erariali erano scaturite dall’informativa trasmessa dal Ministero a seguito di misura cautelare applicata nei confronti della dipendente per i reati di corruzione, accesso abusivo a sistema informatico e contraffazione. In cambio di denaro, la funzionaria aveva manipolato i dati e la documentazione, istruendo positivamente pratiche di cittadinanza per soggetti privi dei requisiti, dando luogo a novantasei decreti presidenziali di concessione. Condannata in via definitiva dal giudice penale, la dipendente ha impugnato la decisione contabile contestando ogni voce di danno, il concorso colposo dell’Amministrazione e l’omessa detrazione della provvisionale di euro 20.000,00.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello affronta anzitutto la censura di automaticità della condanna per danno all’immagine. Il Collegio richiama gli effetti della sentenza penale irrevocabile di condanna nel processo contabile ai sensi dell’art. 651, primo comma, cod. proc. pen., che preclude ricostruzioni alternative dei fatti accertati, pur lasciando libera la valutazione del pregiudizio erariale.
Il giudice territoriale non si è limitato all’efficacia vincolante formale, ma ha valorizzato la condotta accertata per la sua intrinseca gravità, riconoscendo il pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione alla luce del clamor fori documentato dalla rassegna stampa nazionale. La Corte conferma il ricorso alla presunzione del doppio tangentizio ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, applicabile in assenza di prova contraria, con quantificazione di euro 98.000,00, pari al doppio delle utilità percepite.
Quanto al dedotto concorso colposo dell’Amministrazione ex art. 1227 cod. civ., la censura è respinta. Il Collegio condivide la valutazione del giudice di prime cure: l’intenzionalità della condotta, le modalità capziose e gli artifici posti in essere rendono irrilevante l’eventuale scarsità dei controlli, che resta mera occasione e non causa concorrente del danno.
Sul danno da disservizio la Corte distingue le due componenti. Quanto alla interruzione del nesso sinallagmatico, la stima equitativa del 30% della retribuzione mensile lorda è ritenuta ragionevole, in considerazione del periodo e dell’elevato numero di pratiche illecite. Quanto ai costi di riorganizzazione, la quantificazione in euro 36.289,76 trova fondamento nella nota ministeriale, che documenta il riesame di mille300 pratiche con ventisei unità di personale, distolte dai fini istituzionali.
Infine, l’omessa detrazione della provvisionale di euro 20.000,00 è respinta: di tale somma si terrà conto in sede di esecuzione, non incidendo essa sulla determinazione del pregiudizio patito dall’Amministrazione. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno