Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo di parti (C.G.A.R.S. n. 63 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, retto dal principio di piena disponibilità dell’interesse al ricorso, la parte può dichiarare fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione di non avere più interesse alla pronuncia. La dichiarazione di rinuncia, anche quando difetti dei requisiti di efficacia, è idonea a rendere palese in modo inequivoco il venir meno dell’interesse, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La regola opera anche quando l’interesse sia venuto meno per fatti sopravvenuti alla sentenza impugnata, e la relativa valutazione spetta al giudice dell’appello. Sul piano delle spese, il particolare svolgimento del giudizio e le condotte processuali delle parti costituite giustificano l’integrale compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria per la chiusura di locali pertinenziali realizzati sulla terrazza di copertura di un appartamento, ricadente in zona A1 del PRG. Il dirigente competente respinse l’istanza; seguì un’ordinanza di demolizione dei lavori ritenuti abusivi, con avvertimento dell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Il ricorrente impugnò dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respinse il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Proposto appello, nel corso del giudizio l’appellante rappresentò di avere acquistato una ulteriore porzione di terrazza e di avere presentato una nuova istanza di accertamento di conformità ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, ritenuta satisfattiva delle proprie pretese e idonea a sostituire la precedente istanza di regolarizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dei fatti intervenuti dopo la sentenza gravata e rappresentati in memoria. La decisione muove dalla qualificazione del processo amministrativo come processo di parti, nel quale vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso.
Da tale premessa discende che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. La Corte richiama la giurisprudenza ormai sedimentata secondo cui la dichiarazione di rinuncia, pur in assenza dei requisiti di efficacia, è circostanza comunque idonea a rendere palese in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del gravame.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8084 e Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5498, facendo applicazione di tale indirizzo al caso concreto. La sopravvenuta presentazione della nuova istanza di sanatoria e l’asserita tacita rinuncia alla precedente domanda rendono dunque improcedibile l’appello.
Quanto alle spese del grado, la Corte le compensa integralmente, valorizzando lo specifico svolgimento del giudizio e le condotte processuali delle parti costituite. L’improcedibilità non tocca il merito dei motivi di appello, che restano assorbiti dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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