Revoca in autotutela e improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere (TAR Lombardia n. 3172 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta spontaneamente e non quale mera esecuzione di un’ordinanza cautelare propulsiva, priva la parte ricorrente di ogni interesse alla decisione del ricorso. In tale evenienza, la declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. costituisce l’esito necessario del giudizio, non essendo configurabile un interesse residuo alla statuizione di annullamento. La sopravvenuta carenza di interesse consegue alla cessazione della res controversa, con assorbimento di ogni questione di merito.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, per mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali. Nel corso del giudizio, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame, disponendo il remand all’Amministrazione. L’ordine veniva reiterato in assenza di riscontri sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente ricostruito l’esito del riesame disposto in sede cautelare, rilevando come la Prefettura avesse revocato il provvedimento impugnato, con atto notificato alla ricorrente e depositato in giudizio dalla difesa erariale. La revoca non costituiva mera esecuzione dell’ordinanza cautelare di tipo propulsivo, né assumeva rilevanza provvisoria o condizionata all’esito del merito, configurandosi quale spontanea determinazione di ritiro dell’atto in ragione del mutamento dei presupposti fattuali.

Il Collegio ha qualificato il provvedimento come revoca in autotutela, espressamente riconosciuta anche dall’Amministrazione procedente, e ha tratto la conseguenza processuale dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’annullamento giurisdizionale richiesto dalla ricorrente è stato ritenuto privo di utilità pratica, essendo venuto meno l’atto lesivo.

La pronuncia è stata resa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., previo avviso ai difensori ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha altresì compensato le spese di lite, in ragione della natura in rito della decisione e della peculiarità della vicenda, disponendo infine l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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