La reiterazione esclude la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 15532 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative definitive, irrogate in epoca antecedente all’entrata in vigore della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, non integrano il precetto penale ma costituiscono un mero presupposto di fatto, rilevante quale condizione di operatività della disciplina penale; ne consegue l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2 c.p. e del principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost.. La fattispecie incriminatrice in esame, strutturandosi sulla reiterazione di comportamenti, è ontologicamente incompatibile con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., poiché la reiterazione configura un comportamento abituale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Messina alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12/12/2025, aveva confermato la condanna.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo motivo contestava la violazione dell’art. 2 c.p. e dell’art. 25 Cost., sostenendo che le pregresse sanzioni amministrative definitive rappresentassero un elemento normativo costitutivo della fattispecie e non un presupposto di fatto, con conseguente applicazione retroattiva della norma incriminatrice. Con il secondo motivo lamentava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto i motivi prospettati riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica effettiva delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 2 c.p., condividendo il ragionamento del giudice territoriale. Le sanzioni amministrative definitivamente irrogate in epoca precedente all’entrata in vigore della fattispecie incriminatrice non valgono a integrare il precetto penale, ma costituiscono un semplice presupposto di fatto, condizione di operatività della disciplina. Tale interpretazione è conforme al principio di legalità, poiché la norma incriminatrice non dispone per il passato, limitandosi a considerare una situazione pregressa come mero dato fattuale. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 4 n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441-01.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La fattispecie di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 si caratterizza per la reiterazione del comportamento, elemento strutturale che configura un’abitualità ontologicamente incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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