Detrazione dei rinvii per astensione e legittimo impedimento dei difensori nel computo della durata ragionevole del processo (Cass. civ. Sez. 2 n. 6837 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, la durata del processo presupposto si determina sottraendo dal periodo complessivo i rinvii determinati dall’astensione dei difensori dalle udienze e quelli conseguenti al loro legittimo impedimento, trattandosi di cause imputabili a fattori esterni ed estranei all’organizzazione giudiziaria. L’astensione dalle udienze, quale libera scelta degli ordini professionali, non integra una “violazione di sistema” e non è computabile nel termine di durata ragionevole. Inoltre, il danneggiato da reato che non si sia costituito parte civile non ha diritto all’indennizzo, poiché le facoltà riconosciute alla persona offesa non sono funzionali alla tutela anticipata del credito risarcitorio, il cui accertamento è rimesso all’esercizio dell’azione penale o alla proposizione dell’azione civile.

Il Fatto

Il ricorrente, costituitosi parte civile, aveva chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo penale, celebratosi dal 20.5.2019 al 27.1.2023. Il Consigliere delegato rigettava la domanda monitoria e il giudice dell’opposizione confermava il diniego, ritenendo che la durata effettiva del processo presupposto fosse inferiore al termine triennale, non potendosi considerare i rinvii per astensione, per legittimo impedimento dei difensori e per la sospensione legata alla pandemia da Covid-19. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il danneggiato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU. In relazione al computo della durata, reputa corretto l’operato della Corte d’Appello che ha detratto dalla durata complessiva di tre anni, otto mesi e sette giorni i periodi di rinvio per astensione e per legittimo impedimento del difensore. Tale conclusione si fonda sulla natura indennitaria dell’istituto, che presuppone una disfunzione dell’organizzazione giudiziaria, mentre il ritardo conseguente a tali eventi resta riferibile a libere scelte dei difensori, non imputabili a causa o concausa dell’inefficienza del servizio giustizia.

Quanto alla questione relativa all’applicazione della sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dall’art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 durante l’emergenza pandemica, la Corte rigetta il motivo sulla base del calcolo operato dal giudice di merito: anche escludendo il periodo di sospensione, la durata complessiva del processo, detratto il solo rinvio per astensione, risulta pari a tre anni e tre mesi, comunque inferiore al termine di ragionevole durata non essendo computabili le frazioni di anno inferiori a sei mesi.

Viene inoltre disattesa la censura volta a contestare la decorrenza del termine di durata ragionevole dalla costituzione di parte civile. La Corte richiama i propri precedenti e le sentenze della Corte costituzionale nn. 249/2020 e 203/2021, affermando che la parte civile è l’unico soggetto che può far valere il diritto all’indennizzo per la durata del processo penale, non essendo configurabile un pregiudizio indennizzabile per il solo danneggiato che non abbia esercitato l’azione in sede penale. Il terzo motivo è, infine, dichiarato inammissibile, avendo il giudice dell’opposizione assorbito ogni altra questione nel mancato superamento della soglia di durata ragionevole.

Il ricorso è integralmente respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *