Pericolo di recidiva e incensuratezza del poliziotto nel giudizio cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 36364 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il pericolo di reiterazione del reato è concreto quando è fondato su elementi reali e non ipotetici, ed è attuale quando consente una prognosi di continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base della personalità dell’accusato e delle sue concrete condizioni di vita, senza che sia necessaria la previsione di un’imminente e specifica occasione per delinquere. Il c.d. tempo silente non è l’unico né decisivo elemento ai fini dell’attualità, specie quando i fatti non siano molto lontani nel tempo. L’incensuratezza e la qualifica di appartenente alle forze dell’ordine hanno valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l’intensità del pericolo desumibile dalle accertate modalità della condotta. Quando la misura si fonda su più esigenze cautelari, ciascuna autonoma e alternativa, i motivi che investono una sola di esse sono inammissibili per difetto di interesse.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 09/03/2026, accoglie l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale e applica all’indagato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di autoriciclaggio di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 648-ter.1 cod. pen., contestato come reato fine rispetto a un’Associazione per delinquere oggetto di altro procedimento.

Il difensore dell’indagato ricorre per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione per aver il Tribunale desunto la consapevolezza della provenienza illecita del denaro dall’appartenenza all’associazione non contestata; difetto di motivazione sulle esigenze cautelari quanto a pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione; omessa valutazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, richiamando Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Audino: il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per censure sulla ricostruzione dei fatti. Sul vizio di motivazione chiarisce che la mancanza deve consistere nell’assenza su un punto decisivo, non nella mancata confutazione espressa di un argomento pur trattato, secondo Sez. IV n. 5396 del 2023, Lakrafy.

Nel merito, i giudici del riesame hanno dato conto con motivazione esaustiva del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, valorizzando plurimi elementi: la gravità dei fatti e del contesto criminale; la diretta e stabile collaborazione con il promotore del sodalizio; gli esiti delle captazioni, dai quali emerge la consapevolezza della natura fraudolenta del meccanismo e della finalità del trasporto di denaro. La Corte ritiene che la difesa non si confronti con tale struttura argomentativa e solleciti soltanto un diverso apprezzamento dei fatti, estraneo all’art. 606 cod. proc. pen.

Sul pericolo di reiterazione, la Corte richiama Sez. III n. 3661 del 2014, Tripicchio, Sez. V n. 22344 del 2025, Fabbrocino e Sez. II n. 38299 del 2023, Mati: il pericolo può desumersi dalla molteplicità dei fatti, non richiede un’imminente occasione per delinquere e il tempo silente non è decisivo. Sull’incensuratezza, richiama Sez. I n. 30405 del 2025, Lucia: si tratta di presunzione relativa superabile dalle modalità della condotta. L’appartenenza alle forze dell’ordine non ha frenato l’indagato, che ha offerto il proprio contributo alla sicurezza del trasporto dietro retribuzione, così mostrando rilevante pericolosità.

Accertata l’inammissibilità del motivo sulla recidiva, diviene inammissibile per difetto di interesse la censura sul pericolo di inquinamento probatorio, poiché le esigenze cautelari hanno rilievo autonomo e alternativo (Sez. VI n. 7200 del 2013, Koci). Immune da vizi è anche la motivazione su adeguatezza e proporzionalità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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