Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli abusi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 356 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree della Regione Siciliana sottoposte a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa, il terzo condono edilizio non è ammesso per le opere che abbiano determinato la creazione di nuovi volumi o superfici. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, la sanatoria resta possibile solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 19/2021 ha confermato la piena applicabilità in ambito regionale della disciplina statale. Il divieto di incremento volumetrico va inteso in senso paesaggistico e finalistico, comprendendo qualsiasi nuova edificazione e qualsiasi superficie utilmente sfruttabile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico sin dal 1964 e confermato nel 1966, presenta nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 in relazione a lavori eseguiti entro il 1987. La richiesta di autorizzazione paesaggistica viene inoltrata alla Soprintendenza nel 2005 e aggiornata nel 2021.

La Soprintendenza esprime parere sfavorevole nel 2023, richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30.12.2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Il Comune di Lipari respinge quindi l’istanza di condono. Il ricorrente impugna entrambi gli atti, deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione, omesso preavviso di rigetto, formazione del silenzio-assenso, disparità di trattamento e carenza di istruttoria. Istanza di rinvio della decisione, motivata dall’entrata in vigore del c.d. decreto “salva casa”, viene respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’istanza di rinvio non accoglibile: l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento solo in casi eccezionali, mentre la causa è di pronta soluzione e il decreto-legge n. 69/2024 riguarda un procedimento diverso. Il giudice non può orientare l’esito in funzione della maggiore comodità della definizione in rito, dovendo osservare l’art. 111 Cost.

Nel merito, la Sezione conferma l’indirizzo già espresso con numerose pronunce del 2024. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compreso il limite ostativo del comma 27, lettera d).

Da qui la regola operativa: nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — e quelli che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama in proposito l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, ai fini paesaggistici, il divieto di incremento volumetrico si riferisce a qualsiasi nuova edificazione, compresi i volumi tecnici e interrati, e la nozione di superficie utile va intesa in senso finalistico.

Nella specie l’intervento ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici: il condono è pertanto escluso. Gli ulteriori motivi sono rigettati. La comunicazione al tecnico non incide sul diritto di difesa, essendo il provvedimento pienamente conosciuto e impugnato. Quanto agli atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né il preavviso di rigetto, risultando sufficiente l’indicazione degli abusi. La motivazione per relationem alla circolare e al parere della Soprintendenza è adeguata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il silenzio-assenso non opera, perché l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e secondo condono e la Corte costituzionale n. 155/2021 ha escluso forme di silenzio-assenso in materia paesaggistica. La disparità di trattamento è irrilevante rispetto ad atti vincolati. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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