Interscambio posti letto tra discipline e interesse sopravvenuto alla impugnazione (TAR Abruzzo n. 445 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta modifica del provvedimento impugnato, non a sua volta impugnata, determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure relative alle parti confermate, quando il nuovo atto non sia meramente confermativo ma esprima una nuova valutazione dell’interesse pubblico. Il divieto di interscambio dei posti letto tra discipline diverse della medesima Area Funzionale Omogenea è legittimo, perché la pianificazione regionale è rigida e la flessibilità si realizza mediante atti formali di revisione delle dotazioni. La norma regionale di interpretazione autentica che impone l’afferenza dei DRG alle discipline accreditate non incide sulla ripartizione dei posti letto per specialità né sulla loro interscambiabilità. Il ricorso incidentale che assume il dolo della struttura privata è infondato quando il contenzioso sia noto all’amministrazione al momento della firma del contratto.
Il Fatto
L’Associazione ricorrente gestisce una casa di cura privata accreditata dalla Regione Abruzzo. Con ricorso depositato nel febbraio 2018 ha impugnato la DGR n. 611/2017, recante il manuale operativo per i controlli ispettivi sulle case di cura accreditate, nella parte in cui esclude l’interscambio dei posti letto tra discipline della stessa AFO e prevede il monitoraggio del tasso di occupazione su base giornaliera anziché annuale.
La Regione si è costituita e ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento del contratto sottoscritto il 6 febbraio 2018 per vizio del consenso o, in alternativa, la sua risoluzione per grave inadempimento, con condanna al risarcimento. Nel corso del giudizio è intervenuta la legge regionale n. 5/2023 e la successiva DGR n. 169/2023, che ha modificato la delibera impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La DGR n. 611/2017 è atto autonomo e distinto rispetto al decreto commissariale del 2012, già oggetto di altro giudizio: l’identità delle censure non incide sull’ammissibilità. Quanto alla clausola di salvaguardia del contratto, la sua esistenza è solo allegata e non provata, essendo il contratto non prodotto; il Tribunale ritiene comunque di poter prescindere dal suo esame, posto che il ricorso è infondato nel merito.
Sul primo motivo, concernente il divieto di interscambio dei posti letto, il Collegio rileva che la DGR n. 169/2023 ha consentito l’utilizzo flessibile dei posti accreditati in discipline della stessa AFO nel limite del 40% dei posti della disciplina interessata. Poiché tale delibera non è stata impugnata, la ricorrente non ha più interesse rispetto alla versione originaria del divieto, ma solo nella misura in cui ne contesti il limite quantitativo. Nel merito la censura è infondata, in linea con le argomentazioni del Consiglio di Stato n. 4284/2019: la flessibilità richiede atti formali di revisione delle dotazioni e il vincolo della esclusiva pertinenza specialistica è coerente con il modello dell’accreditamento e con i controlli di appropriatezza.
La legge regionale n. 5/2023, ad avviso del Tribunale, si limita a stabilire che le prestazioni a carico del Servizio Sanitario devono afferire alle discipline accreditate e non incide sulla ripartizione dei posti letto né sulla loro interscambiabilità. La lettura opposta della ricorrente è smentita dalla stessa DGR n. 169/2023, che fissa il limite del 40%. Il provvedimento regionale del 2023 non rende illegittima la precedente valutazione, ma ne conferma la legittimità, risolvendosi in una diversa e successiva ponderazione degli interessi pubblici.
Il secondo motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La DGR n. 169/2023, nel confermare la delibera del 2017 su ogni altro punto non in contrasto, ha confermato anche il monitoraggio giornaliero del tasso di occupazione: si tratta di atto non meramente confermativo, che andava impugnato. Nel merito la censura è comunque infondata, poiché l’art. 2, comma 5, legge n. 549/1995 non vieta di assumere il tasso giornaliero quale indicatore di appropriatezza.
Il ricorso incidentale è infondato: la Regione era consapevole del contenzioso in corso al momento della firma, sicché non ricorre il dolo dedotto. Il ricorso principale è in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.