Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e criterio di calcolo della confisca (Cass. pen. Sez. 3 n. 279 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 anche la condotta del sostituto d’imposta, poiché la norma, nel novellato riferimento a “chiunque”, ricomprende tanto i contribuenti quanto i sostituti, essendo la ritenuta d’acconto una mera modalità di riscossione dell’imposta. La finalità di preservare la continuità aziendale non esclude il dolo specifico del reato, che non richiede che lo scopo di sottrarsi al pagamento sia esclusivo. Ai fini della confisca, il profitto del reato va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia patrimoniale, ma tale valore deve essere parametrato all’effettiva esposizione tributaria del debitore, secondo i criteri di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 517 cod. proc. civ., e non può essere automaticamente coincidente con l’intero valore dei beni oggetto dell’atto fraudolento.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società, gravato da iscrizioni a ruolo per complessivi euro 204.346,85, cedeva a una nuova società un ramo d’azienda del valore di euro 900.606,00, rimanendo in capo alla società conferente i debiti erariali e privandola di ogni struttura produttiva. Il Tribunale lo condannava per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, ordinando la confisca del profitto. La Corte di appello confermava la decisione, individuando il profitto confiscabile nel valore dei beni ceduti.

Il ricorrente proponeva sei motivi di ricorso per cassazione, tra cui la doglianza relativa alla natura di reato proprio della fattispecie, che escluderebbe il sostituto d’imposta, e quella concernente i criteri di determinazione della confisca, ritenuta sproporzionata rispetto all’effettivo debito tributario.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi concernenti la responsabilità, confermando la doppia conforme dei giudici di merito. Quanto alla dedotta natura di reato proprio, ha affermato che la condotta fraudolenta non richiede un quid pluris rispetto alla mera riduzione delle garanzie del creditore: la cessione del ramo d’azienda, che ha reso inoperativa la società cedente lasciandole i debiti erariali, costituisce atto fraudolento idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva.

Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte ha condiviso il recente orientamento secondo cui il riferimento a “chiunque” nell’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 ricomprende anche il sostituto d’imposta, poiché la ritenuta d’acconto è solo una modalità di riscossione dell’imposta. Ha inoltre escluso che il dolo specifico sia incompatibile con l’intento di garantire la continuità aziendale, trattandosi di finalità concorrenti e non alternative.

Quanto alla confisca, la Corte ha rilevato che il riferimento all’intero valore dei beni oggetto dell’atto fraudolento può condurre a risultati sproporzionati rispetto all’esposizione tributaria. Ha quindi enunciato il principio per cui il profitto confiscabile va determinato secondo i parametri di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 per gli immobili e all’art. 517 cod. proc. civ. per i mobili, che rapportano l’importo alla pretesa erariale.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, poiché fondata su un’interpretazione della norma superata dalle più recenti pronunce di legittimità. Ha conseguentemente annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sulla determinazione dei beni da sottoporre ad ablazione, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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