Ottemperanza al decreto decisorio del ricorso straordinario e limiti del giudicato (Cons. Stato n. 4059 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza ricostruisce la portata oggettiva del giudicato avendo riguardo a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile. L’attività integrativa incontra però un limite invalicabile nel perimetro oggettivo del giudicato: il giudice non può statuire un quid pluris che vada oltre il comando contenuto nel provvedimento da ottemperare. Ne consegue che, ove la pretesa azionata esuli dalle statuizioni decisorie e involga profili di pura cognizione, il ricorso per ottemperanza è inammissibile. Il deposito documentale e le deduzioni difensive tardivi, ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm., sono inammissibili e l’atto vale quale mera costituzione in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente era proprietaria di un fondo interessato da un procedimento espropriativo avviato da una società concessionaria per la realizzazione di un’opera pubblica. Destinataria di un decreto di occupazione d’urgenza e di determinazione provvisoria dell’indennità, ella aveva inviato raccomandata di accettazione dell’indennità provvisoria; la società, ciò nondimeno, aveva notificato il decreto di esproprio assumendo la mancata accettazione e negando i benefici di legge.

Avverso quel decreto la proprietaria propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, accolto con decreto decisorio del 23 gennaio 2017, reso in conformità al parere del Consiglio di Stato. Ritenendo che la società non avesse corrisposto l’intera indennità per l’occupazione d’urgenza e gli interessi, la ricorrente ha quindi adito il Consiglio di Stato con ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento di una somma determinata oltre interessi legali.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio dichiara inammissibile il deposito documentale effettuato dalla società resistente, perché tardivo ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm. Per la stessa ragione risultano inammissibili le deduzioni difensive contenute nell’atto di costituzione, che vale dunque quale mera costituzione in giudizio. È parimenti inammissibile la memoria della ricorrente, anch’essa tardiva, senza che vi sia ragione di accogliere la domanda di rimessione in termini, fondata sul deposito tardivo della controparte.

Nel merito, il Consiglio ricostruisce in diritto i confini del giudizio di ottemperanza. Per individuare la portata oggettiva del giudicato occorre guardare a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, richiamando Cons. Stato Sez. V n. 832 del 2021 e Sez. II n. 2248 del 2021. L’attività integrativa del giudice dell’ottemperanza trova però un limite invalicabile nel perimetro del giudicato: non può statuire un quid pluris rispetto al comando contenuto nella decisione da ottemperare, dovendo procedere entro i limiti di una corretta interpretazione dell’effetto conformativo della motivazione (Cons. Stato Sez. VI n. 484 del 2023; Sez. VI n. 7378 del 2021).

Applicando tali coordinate, il Collegio esamina il parere che ha motivato il decreto decisorio. In parziale accoglimento del ricorso straordinario, quel parere aveva accertato l’intervenuta accettazione dell’indennità di espropriazione e riconosciuto il diritto all’acconto dell’ottanta per cento dell’indennità, previa autocertificazione, nonché il diritto all’importo di cui all’art. 45, comma 2, d.P.R. n. 327/2001.

La domanda oggi azionata concerne invece le somme dovute a titolo di indennità per l’occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 50 d.P.R. n. 327/2001. Dal raffronto tra la pretesa e il parere motivato non emerge alcuna statuizione decisoria rimasta inottemperata. Il Collegio osserva inoltre che dalla comunicazione della società del 24 gennaio 2018 parrebbe emergere una diversa quantificazione dell’indennità di occupazione, calcolata assumendo quale data di corresponsione il deposito presso la Cassa depositi e prestiti: si tratta di questioni controverse che esulano dalle statuizioni da eseguire e involgono profili di pura cognizione, non di mera interpretazione o completamento della decisione.

Il ricorso per ottemperanza è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del grado sono integralmente compensate, ravvisandosi le eccezionali ragioni di cui agli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., anche in considerazione del fatto che la società resistente ha svolto esclusivamente difese orali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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